La nuova legge fallimentare, al di là di molti aspetti tecnici, è portatrice di un grande e significativo impatto sul sistema economico nel suo complesso, sia per le imprese che per i manager: infatti, al di là di possibili affinamenti, ha il grande pregio di creare le premesse affinché anche in Italia si sviluppi un serio mercato del turnaround e delle special situations.
Un mercato serio è sinonimo di trasparenza e regole chiare che non necessitano di più o meno sofisticate operazioni di aggiramento per poter realizzare un intervento: oggi finalmente esiste una concreta e reale possibilità di salvare aziende che prima era troppo complicato salvare e che quindi venivano spesso abbandonate al loro destino, creando al contempo interessanti e significative opportunità per manager di elevata seniority e grandi competenze professionali.
L’intera legge è fortemente orientata alla creazione di un contesto favorevole al recupero dell’impresa in difficoltà e al mantenimento della sua continuità, considerando come estrema ratio l’ipotesi di chiusura: non è infatti casuale che essa sia stata introdotta nell’ambito del cosiddetto decreto sulla competitività, per ridare fiato soprattutto al comparto delle PMI.
Alcuni punti in particolare contribuiranno a creare un contesto facilitante:
- la revisione della famigerata revocatoria fallimentare:
in passato imprese salvabili attraverso normali operazioni di disinvestimento non lo sono state per il rischio di revocatoria cui andavano incontro amministratori, banche creditrici e controparti acquirenti, così come il ricorso a servizi indispensabili nell’ottica di una sana gestione (consulenza, temporary management) veniva di fatto precluso per il rifiuto del possibile fornitore di accettare detto rischio. Oggi invece non sono più revocabili «i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività di impresa nei termini d’uso». Il manager impegnato in progetti di risanamento e di rilancio, potrà quindi operare senza essere distratto da tematiche con la gestione vera e propria poco o nulla hanno a che fare;
- l’allargamento dei confini del concordato stragiudiziale
(abolizione del requisito di meritevolezza, possibilità di consenso “maggioritario” dei creditori), i cui limiti impedivano di fatto la definizione di accordi importanti per l’azienda per timori di revocatoria o di bancarotta preferenziale. Diventa oggi possibile elaborare un piano di risanamento finanziario, senza rischio di revocatoria, in caso di fallimento, per le azioni poste in essere;
- la snellezza procedurale
consentita dal cosiddetto accordo di ristrutturazione (art. 182), che prevede l’omologa con l’accordo del 60% dei creditori;
- la riduzione dei tempi
in passato le lungaggini della burocrazia finivano di fatto per scoraggiare l’eventuale intervento di terzi in operazioni di recupero;
- la salvaguardia del contratto di affitto di azienda, definito nell’ambito di accordi stragiudiziali in caso di fallimento;
- la restituzione al turnaround manager di tutte le leve di gestione di un programma di risanamento, incluse operazioni straordinarie (dismissioni, concessione di garanzie) precedentemente a rischio di illiceità nel caso di fallimento.