Secondo una definizione di Bill Gates, Internet ha reso possibile un “capitalismo senza attrito”, ossia una realtà virtuale dove domanda e offerta possono incontrarsi senza limitazioni spazio/temporali. Il Commercio Elettronico rappresenta, pertanto, una evoluzione del Commercio Internazionale, portando all’estremo con la sua virtualità le problematiche tipiche della contrattazione transnazionale. Il contratto, inteso come fonte di obbligazione (art. 1173 c.c.), vede ridefinire i termini relativi all’esatto
adempimento (art. 1218 c.c.). Le seguenti domande coinvolgono sia i soggetti pubblici che quelli privati chiamati ad essere parti
di un rapporto giuridico obbligatorio. Quale legge si deve applicare ai contratti online? Quale giudice deve risolvere le eventuali controversie? Il contratto online è universalmente riconosciuto quale accordo valido ed efficace?
Quando si può intendere concluso un contratto online? E come può essere inteso il luogo immateriale della Rete?
L’art. 1321 del c.c. italiano fonda sulla volontà delle parti la costituzione, regolazione o estinzione di un rapporto giuridico patrimoniale e l’impiego di Internet per concludere transazioni commerciali non può che sollevare problemi interpretativi in merito alla disciplina relativa alla conclusione del contratto (art.1326 c.c.), all’offerta al pubblico (art.1336 c.c.), alle condizioni generali di contratto (art.1341 c.c.) ed alle clausole vessatorie (1469 bis c.c.).
I contratti telematici sono contratti atipici, nati dall’autonomia negoziale e che nell’autonomia devono trovare la fonte della loro regolamentazione. A risolvere a livello nazionale questi dubbi è intervenuto l’art 13 del D.lgs. 70/2003:
«le norme sulla conclusione dei contratti si applicano anche nei casi in cui il destinatario di un bene o di un
servizio della società dell’informazione inoltri il proprio ordine per via telematica».
A livello europeo è intervenuto l’art. 17 della Direttiva 2000/31/CE sulla composizione extragiudiziale delle controversie: