Il contratto di outsourcing dell’ICT

Tra le soluzioni B2B più diffuse nel settore ICT, un ruolo di spicco lo occupa il contratto di outsourcing, tramite cui un'impresa esternalizza a un soggetto terzo l'espletamento di determinate attività informatiche aziendali

Importato dal Common Law, nel nostro ordinamento l’outsourcing non trova specifica regolamentazione, restando inquadrato come contratto atipico a causa mista.
In altre parole, nell’assenza di uno schema predefinito e purché vengano realizzati “interessi meritevoli di tutela” (art. 1322, co. 2, c.c.), i contraenti dispongono di ampia autonomia nella definizione del contenuto contrattuale. Solo ad accordo definito in un preciso quadro normativo si potrà individuare la disciplina applicabile.

Nel caso in cui l’impresa committente si limiti ad affidare determinati servizi informatici a un fornitore esterno (simple outsourcing) – che esegue la prestazione con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione – la disciplina applicabile sarà quella del contratto d’opera (art. 2222 c.c.).
Nel caso limite, invece, in cui il committente esternalizzi l’intero ramo d’azienda (transfer outsourcing) cedendosi un intero settore produttivo, sarà richiamata la normativa sul contratto di subfornitura (Legge n. 192 del 18/6/1998).

Premesso ciò, la fattispecie negoziale più diffusa è quella in cui un’impresa fornitrice di servizi informatici (l’outsourcer), dietro corrispettivo assume l’obbligo di prestare in favore del committente (l’outsourcee) determinati servizi, con assunzione del rischio ed organizzazione dei mezzi. Tipologia che comunemente viene ricondotta all’appalto dei servizi, di cui agli artt. 1655 e ss. del Codice Civile.

Secondo tale impostazione, l’outsourcing dei servizi di ICT comporterebbe un’obbligazione di risultato che imporrebbe all’outsourcer la piena realizzazione dello scopo perseguito dal richiedente la prestazione.
Nei contratti standardizzati in uso, tuttavia, si incontrano di frequente clausole limitative della responsabilità che mutano la fattispecie in un “appalto atipico”, con prevalenza di obbligazioni di mezzi. Nei più diffusi contratti, pertanto, l’outsourcer adempie alla propria prestazione comportandosi con la dovuta diligenza ed impiegando tutti i mezzi idonei alla realizzazione del risultato.

Nell’assenza di una precisa individuazione, l’obbligazione nascente dal contratto viene determinata dalle regole concordate nel contratto (p.e. clausole generali ed accessorie) e dai capitolati d’appalto allegati (p.e. il disciplinare economico per la definizione del compenso ed i disciplinari tecnico-operativi per la definizione del servizio). Per i casi di conflitto, solitamente viene posta l’espressa previsione che sarà comunque la prima parte a prevalere.