Lo spam: evitare è meglio

Una panoramica sul fenomeno e i punti cardine per una condotta aziendale "no-spam"

Il fenomeno dello spam, quale invio di messaggi pubblicitari indesiderati, ha assunto ormai una valenza indiscutibile nel nostro modo di vivere la Rete. Alla base di questa prepotente collocazione vi è, senza dubbio, la struttura stessa di Internet, che permette di compiere un gran numero di attività -lecite o illecite- senza lasciarne tracciare l’origine e l’autore, e più in generale l’evoluzione tecnologica, che permette agli spammers di affinare le tecniche di invio dei messaggi, eludendo i controlli più avanzati da parte di Internet Service Providers e clients di posta elettronica.

Certo, se l’origine della parola spam potrà apparire ormai ben definita (la genesi del fenomeno risalirebbe addirittura a oltre un secolo fa, mentre il termine sarebbe stato ufficializzato per la prima volta in una commedia televisiva britannica) tentare di riassumerne le tipologie è oggi sempre più arduo; questo perchè a fianco alla forma classica (invio tramite email), lo sviluppo dell’ICT e la volontà degli spammers di far arrivare “sempre e comunque” il messaggio pubblicitario al destinatario, hanno generato varianti di spam sempre più aggressive e poliedriche in grado di raggiungere l’ignaro internauta mentre visita un sito web, consulta le SERP di un motore di ricerca, utilizza un determinato software, etc.

Di fronte al mare magnum di messaggi pubblicitari indesiderati e all’apparente pochezza di strumenti giuridici diretti ad arginarne il fenomeno, va precisato come l’Italia, al pari di pochi altri Paesi europei, presenti un corpus normativo ed attuativo degno di nota, diretto a regolamentare, ridurre e prevenire il fenomeno dello spam, dettando efficaci codici di condotta per tutti i soggetti (imprese, call center etc.) che interagiscono ogni giorno con i dati dei consumatori e, più in generale, degli utenti.

La “regolamentazione” di cui sopra, tuttavia, è efficace contro lo spam nostrano, quello made in Italy, dal momento che per quello proveniente dall’estero, a parte le iniziative sorte nell’ambito di alcune organizzazioni internazionali come l’Unione Europea e l’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), l’unico strumento di tutela realmente efficace è costituito proprio dalla ricerca informatica e dall’introduzione di nuove tecnologie dirette all’individuazione ed eliminazione dello spam.

Per quanto concerne le principali fonti normative che in Italia prevedono e regolamentano l’invio di comunicazioni commerciali indesiderate, di notevole rilievo è senza dubbio il D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 sulla protezione dei dati personali; le disposizioni in esso contenute che interessano l’inoltro di messaggi pubblicitari indesiderati, sono molteplici sia dal lato impresa che consumatore. Le più significative restano ad ogni modo quelle di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 che sanciscono i diritti del soggetto interessato a conoscere la fonte di provenienza dei propri dati personali, le finalità a cui sono destinati e il titolare e il responsabile preposti al trattamento dei medesimi.