La moneta elettronica

Aspetti giuridici dell'uso di dispositivi elettronici per i pagamenti e i principali rischi per le aziende

Una delle peculiarità del commercio elettronico è senza dubbio quella di permettere a chi desidera concludere transazioni via Internet di farlo in breve tempo e senza incontrare le lentezze e gli inconvenienti propri del commercio “tradizionale”. Vantaggi, tuttavia, che devono costantemente guardare al progresso tecnologico e alle nuove esigenze degli internauti (imprenditori o consumatori che siano) e che possono mutare in aspetti negativi quando il tipo di compravendita richiede una tempistica diversa rispetto a quella tradizionale in virtù dell’ubicazione delle parti o del bene oggetto del contratto. Si pensi esemplificativamente alla compravendita di software e di altri beni digitali (c.d. e-commerce diretto), all’ipotesi in cui le parti risiedano in continenti diversi e all’eccessiva onerosità che accompagnerebbe un pagamento tramite, ad es., bonifico bancario tradizionale. Tutti fattori che comprometterebbero inevitabilmente l’autonomia negoziale dei contraenti dissuadendoli finanche a rinunciare alla transazione.

È evidente quindi come, per quanto concerne i pagamenti, un ruolo primario vada indiscutibilmente riconosciuto alla moneta elettronica e all’emblema che la stessa ha assunto nella new economy; un’importanza non circoscrivibile solo alla Rete, ma estendibile anche al mondo fisico reale, alla quotidianità e al tradizionale modo di “fare shopping”.

Il legislatore comunitario prima e quello nazionale poi, consapevoli di tale innovazione, hanno dedicato importanti interventi normativi in materia. In particolar modo, nel nostro ordinamento, l’emissione di moneta elettronica è disciplinata dal D.Lgs. n.385 del 1° settembre 1993 (c.d. Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), la cui integrazione e modifica relativamente alla moneta elettronica si è avuta con la Legge n.39 del 1° marzo 2002 (c.d. Legge Comunitaria 2001).

Fonte normativa, quest’ultima, che nel recepire all’art.55 le direttive europee 2000/28/CE e 2000/46/CE ha introdotto nel T.U. le definizioni di “istituti di moneta elettronica”, con riferimento alle imprese diverse dalle banche che emettono moneta elettronica, e di “moneta elettronica” come “valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente che sia memorizzato su un dispositivo elettronico, emesso previa ricezione di fondi di valore non inferiore al valore monetario emesso e accettato come mezzo di pagamento da soggetti diversi dall’emittente”.

Quest’ultima definizione, in particolare, riassume i 3 elementi costitutivi della moneta elettronica, ossia:

  • l’essere memorizzabile su un dispositivo elettronico;
  • l’essere frutto di una corrispondenza tra i fondi ricevuti dall’istituto emittente ed il valore monetario emesso;
  • l’essere accettato come mezzo di pagamento da imprese diverse dall’emittente.

previsti in ambito comunitario dall’art.1 co.3 lett.b della Direttiva 2000/46/CE.