Per consentire la “trasportabilità” della firma (che nelle intenzioni del legislatore deve poter servire per un’infinità di circostanze) è compito dell’organo certificatore trasportarla, dopo averla generata, in una smart card, per cui chi ne avrà interesse potrà “firmare” un documento elettronico semplicemente introducendo in un lettore smart card la propria tesserina. Un apposito software leggerà il codice identificativo e sigillerà il documento, garantendone provenienza e immodificabilità.
Per completare la panoramica, occorrono brevi cenni sull’efficacia probatoria di un documento informatico firmato elettronicamente.
L’articolo 6 del decreto di recepimento delle Direttiva 1999/93/CE, modificando l’articolo 10 del D.P.R. n. 445/00, stabiliva che il documento informatico ha l’efficacia probatoria prevista dall’articolo 2712 del codice civile. Con l’entrata in vigore del Codice dell’amministrazione digitale, il valore probatorio del documento informatico ha subito una ulteriore modifica, in quanto il comma 2 dell’articolo 21, come modificato dal D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159, prevede che «Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del codice civile. L’utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria».
Pertanto, la firma elettronica qualificata e/o digitale garantisce l’identificabilità dell’autore, l’integrità e l’immodificabilità del documento; ha l’efficacia probatoria piena della scrittura riconosciuta o autenticata, mentre è oggetto di una presumptio iuris tantum solo in ordine alla sua riconducibilità al titolare del dispositivo di firma; si tratta di un livello di efficacia probatoria meno forte in quanto vincibile con ogni mezzo di controprova. Ciò in considerazione della astratta possibilità di utilizzo non autorizzato del dispositivo da parte di terzi.
Concludendo, potremmo condividere la tesi di chi sostiene che l’avvento del documento elettronico “firmato” potrebbe comportare la fine di quello cartaceo, anche se l’atteso decollo dell’utilizzo della firma digitale nelle comunicazioni commerciali si scontra ancora con un certo grado di diffidenza del consumatore, che continua a dubitare che smart-card, carte dei servizi e carte di credito elettroniche siano univocamente riconducibili al loro titolare, al pari della vecchia sottoscrizione autografa alla mano del dichiarante.