La Legge Comunitaria 2000 (e successive integrazioni) ha apportato rilevanti modifiche alle norme appena citate, specificando le modalità di svolgimento dei controlli e gli obblighi del datore di lavoro. In particolare, ex art. 52, il datore di lavoro, all’atto della valutazione del rischio di cui all’art. 4, comma 1, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo:
Inoltre, il datore di lavoro deve adottare le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.
È obbligatoria una pausa di 15 minuti ogni 120 di applicazione continuativa ai videoterminali, al fine di garantire il riposo dell’apparato visivo, delle strutture muscolari e tendinee impegnate in movimenti ripetitivi e il cambiamento posturale che consenta di abbandonare la posizione “seduta”.
La norma europea in oggetto affronta, altresì, in maniera più specifica le problematiche correlate alla scarsa illuminazione degli ambienti di lavoro, nonché alla qualità dell’aria e indica delle prescrizioni minime obbligatorie relative alla sicurezza delle componenti delle postazioni lavorative (come sedie, scrivanie, monitor e accessori).
A tale ultimo fine le norme UNI 7368-87 e UNI 7498-87 riportano le indicazioni utilizzabili in termini di misure, per una progettazione ergonomica di tavoli e scrivanie, sedie regolabili in altezza e poggiapiedi per posti di lavoro in uffici e officine.
Sono stati inoltre creati degli appositi software informatici di simulazione tridimensionale per la visualizzazione di sagome umane all’interno di postazioni di lavoro, con la capacità di modificare la loro geometria
Meritano, infine, un cenno i principi ergonomici a tutela del c.d. “carico di lavoro mentale”, sviluppati a livello europeo dalla norma EN ISO 10075-3 (che ha assunto lo status di norma nazionale italiana, dopo essere stata elaborata sotto la competenza della Commissione Ergonomia dell’UNI e ratificata dal Presidente UNI con delibera del 13 gennaio 2005 ).
Tali norme assimilano lo stress mentale allo svolgimento di mansioni che offrono poca varietà, molta routine e ripetitività, ivi compreso il c.d. “sottocarico mentale”, inteso come condizione che compromette il benessere psicofisico di un lavoratore che, pur possedendo buone potenzialità professionali, non trova spazi per esprimerle adeguatamente. Viene così affidata al datore di lavoro, affiancato dalla figura dell’ergonomo, la valutazione delle misura da adottare per rendere più confortevole il luogo di lavoro, in relazione alle caratteristiche individuali dei lavoratori.
È facilmente intuibile che tali indicazioni siano rimaste, all’atto pratico, disattese, risultando alquanto difficile valutare potenzialità, limiti ed aspettative dei singoli lavoratori per adattare il luogo di lavoro alle caratteristiche individuali.