Il segreto aziendale: obblighi di riservatezza del dipendente – 3

Segreto professionale e segreto aziendale: due norme a confronto per orientarsi nella giungla degli obblighi dei dipendenti e dei diritti degli imprenditori

Una questione di particolare rilievo è quella relativa ai limiti del diritto dell’imprenditore al segreto, che derivano dall’esigenza di salvaguardare altri diritti di pari rilevanza e, pertanto, se in talune circostanze il lavoratore sia legittimato a rilevare le notizie coperte da segreto.

In proposito, si può distinguere il caso in cui il lavoratore utilizzi e divulghi le notizie per finalità riconducibili ad interessi pubblici, quali ad esempio il diritto alla salute, per scopi sindacali oppure per interessi individuali o per futili motivi.

Un primo orientamento ritiene che non si possa stabilire a priori se e quali notizie sia lecito rivelare e quali no, dovendosi procedere ad una valutazione caso per caso dei contrapposti interessi.
Secondo un diverso orientamento, invece, si dovrebbero ritenere senz’altro prevalenti gli interessi alla tutela della salute e alla tutela delle libertà fondamentali, in quanto questi costituiscono, secondo l’art. 41, comma 2, Cost., una limite preciso alla libertà di iniziativa economica del datore di lavoro e dunque anche alla protezione del segreto aziendale.
Muovendo da questo presupposto si afferma tuttavia anche che, laddove non siano in gioco diritti fondamentali della persona, prevarrebbe sempre il diritto al segreto aziendale.

Si ritiene, infine, in contrasto con l’art. 2105 c.c. la sottrazione da parte del dipendente dell’elenco dei clienti del datore di lavoro, o di documenti contenenti l’analisi dei costi di produzione e dei prodotti aziendali e di copia degli ordinativi (Cass. n. 4135/1985), ovvero la raccolta, da parte del lavoratore, di informazioni sulle caratteristiche tecniche dei macchinari dell’impresa con l’intenzione di utilizzarle per avviare un’attività produttiva in concorrenza con il datore di lavoro.

In particolare, la sottrazione di documenti aziendali al fine di produrli in giudizio contro il datore di lavoro è stata ritenuta, secondo un primo orientamento, oltre che in contrasto con i doveri di cui all’art. 2105 c.c. (Cass. n. 3156/1985) anche integrante gli estremi del reato di furto, rispetto al quale non sarebbe nemmeno ravvisabile l’esimente dell’esercizio del diritto, perché il giudice può sempre ordinare l’esibizione dei documenti al datore di lavoro (Cass. n. 516/1983).

L’orientamento più recente, invece, ha adottato soluzioni più attenuate, affermando che è relativamente scusabile il comportamento del lavoratore che abbia fotocopiato i documenti aziendali sulla base del convincimento della loro utilizzabilità per fini processuali.

Sulla scia di queste sentenze si è affermato che la riproduzione dei documenti aziendali è fattispecie diversa e senz’altro più lieve rispetto alla loro sottrazione; che nel caso di riproduzione di documenti in giudizio non può certo parlarsi della loro divulgazione e che il diritto di difesa garantito dall’art. 24 della Cost. prevale sull’esigenza di riservatezza dell’impresa (Cass. n. 6420/2002).