Apprendistato professionalizzante: contratto, obblighi e contributi per le imprese – 4

Analisi dei requisiti, del contratto e dei chiarimenti normativi che consolidano ruolo e benefici economici per le imprese che prevedono l'apprendistato professionalizzante

Successivamente, in seguito all’interpello n.13/2007, il Ministero aveva assicurato l’ammissibilità di tali rapporti anche nel caso di figure addette alle produzioni in serie svolte su linea a catena o di montaggio semplice, previste dal CCNL dei metalmeccanici.
La voce retributiva, utile di cottimo, se sganciata da risultati produttivi, infatti, appariva legittima e coerente con il divieto normativo di retribuire l’apprendista con tariffe di cottimo.

Con la risposta n.14/07, poi, chiarì che, qualora fosse stata completata la procedura regolatoria del nuovo contratto da parte delle Regioni, si sarebbe dovuto applicare il nuovo regime, mentre per i contratti in esecuzione disciplinati dalle regole previdenti, doveva essere mantenuto lo stesso regime normativo.

Con l’ultimo intervento, sono stati infine chiariti ulteriori punti.

Durata del contratto: a seguito dell’art.49 co.3 del D. Lgs. n.276/03, come modificato dal D. L. n.112/08, non è più previsto il limite minimo di durata, mentre è confermato quello massimo di 6 anni.

Trasformazione anticipata in lavoro a tempo indeterminato: con mantenimento, per un anno dalla trasformazione, del regime contributivo previsto per l’apprendistato che, in applicazione dell’art.21 co.6 della L. n.56/87, può avvenire in qualsiasi momento.

Formazione esclusivamente aziendale: ai sensi dell’art.49 co.5 ter del D. Lgs. n.276/03 e alla stregua di quanto chiarito dalla Corte Costituzionale in Sent. n.50/05, può anche essere fisicamente svolta al di fuori dell’azienda a condizione che sia quest’ultima ad erogarla, direttamente o no, purché senza finanziamenti pubblici, fatti salvi eventuali finanziamenti volontari o agevolazioni erogate dalle Regioni.

Responsabilità del datore di lavoro: è riconosciuta efficacia all’art. 51 D. Lgs. n.276/03, qualora si verifichi l’inadempimento previsto dall’art.53 ad una carenza dell’offerta formativa pubblica, cui non potrà appellarsi il datore nel caso in cui opti per il “canale parallelo” di cui al co.5 ter.

Sottoinquadramento e profili retributivi: la possibilità di erogazione all’apprendista di una retribuzione inferiore rispetto al livello di sottoinquadramento a condizione che tale livello sia garantito almeno quale punto di arrivo della progressione retributiva, in virtù del principio di gradualità stabilito dall’art.13 co.1 della L.n.25/55, che garantisce la combinazione del sistema di percentualizzazione con il livello di cui all’art.53 co.1 del D. Lgs. n.276/03;

cumulabilità dei rapporti di apprendistato: applicabile ex art.8 L.n.25/55 sia al nuovo regime che nei rapporti tra vecchio e nuovo apprendistato, ma non fattibile nelle ipotesi di trasformazione di un rapporto di apprendistato sorto ex L. n.25/55 in uno professionalizzante.

Precisata la possibilità di procedere all’assunzione di un soggetto con tale contratto anche in caso di società consortili con scioglimento anticipato rispetto al termine dell’apprendistato in virtù della possibilità di fare completare l’interrotto percorso formativo presso un’altra delle società del medesimo consorzio, si ribadiscono le segg. abrogazioni: art.1 del D. M. 07.10.1999; artt.21 e 24, co.3 e 4, del “regolamento per l’esecuzione della disciplina legislativa sull’apprendistato” di cui al D.P.R. n.1668/56; art.4 della L. n.25/55.