Molto spesso, nelle Pmi il responsabile del servizio di prevenzione è anche il datore di lavoro che, in virtù di quanto disposto degli artt. 17 co. 1 lett. a) e 28, dovrebbe effettuare la valutazione dei rischi ed elaborare documento e oggetto di valutazione dei rischi, per cui l’assorbimento delle sue energie nello svolgimento della funzione principale va a discapito di quella di responsabile.
A tale riguardo, non bisogna trascurare un altro rischio: incappare, anche involontariamente, nel reato di “omessa valutazione dei rischi”. Per scongiurare il rischio, è necessario attuare la corretta procedura.
Essa prevede la compilazione di un DVR (Documenti di Valutazione dei Rischi) che, ex art. 17 co.1 Lett. a) del decreto in argomento, deve riportare data certa, contenere una relazione sulla valutazione dei rischi in base a criteri chiaramente descritti, contenere l’indicazione delle misure di prevenzione e attuazione dei dispositivi adottati ed indicare le mansioni esplicate dai lavoratori esposti a rischi per i quali sarebbe richiesta una specifica professionalità, esperienza, formazione e addestramento.
Tale documento, da conservarsi presso l’unità produttiva di riferimento, deve essere compilato in collaborazione con RSPP, medico competente e RLS, a seguito di continuo e ininterrotto interfacciamento, e dovrà essere aggiornato in caso di: modifiche significative agli effetti della salubrità del processo produttivo od organizzativo, infortuni di una certa importanza, evidenze derivanti da sorveglianza sanitaria.
Uno scenario procedurale molto complesso per l’azienda, ma anche per gli altri attori coinvolti: spesso la figura del rappresentante dei lavoratori o manca o è territoriale, oppure non ha alle sue spalle un numero di lavoratori tale da garantirgli fattiva rappresentanza; inoltre, anche la figura del medico competente non appare in sintonia con le previsioni legislative, visto che spesso non ha la frequentazione necessaria per conoscere a fondo il contesto in cui dovrebbe operare.
Attualmente, quindi, in conseguenza dello scollamento tra modello legislativo e realtà oggettive, l’attuazione del testo appare molto ostica e necessiterebbe di una sostanziale semplificazione a livello applicativo e culturale. Il legislatore, consapevole della farraginosità della normativa, ha comunque previsto alcuni temperamenti rivolti alle piccole realtà che, in caso contrario, non riuscirebbero loro malgrado a conformarsi alla legge.
Di fatto, nel D. Lgs. 81/08 è prevista l’autocertificazione della valutazione dei rischi per le aziende che occupano fino a 10 lavoratori. Questa disposizione scadrà il 30 giugno 2012, quando saranno introdotte in maniera definitiva le procedure di standardizzazione per la predisposizione del documento in argomento che, elaborate dalla Commissione consultiva permanente per la sicurezza, terranno conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore. In tal modo, si è voluto riproporre ciò che già era stato previsto nel D. Lgs. n.626/94.
Resta, comunque, un altro aspetto dai tratti alquanto indefiniti: la modalità per attribuire datazione certa del DVR, in merito alla quale il decreto non si è minimamente espresso. In soccorso vengono le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali di cui al provvedimento del 5 dicembre 2000, nel quale si fa espresso riferimento all’autoprestazione di cui all’art. 8 D. Lgs. n.261/99, con apposizione del timbro direttamente sul documento avente corpo unico mediante richiesta ad un qualsiasi ufficio postale della certificazione dell’esistenza di un documento in una certa data, servizio disciplinato dalla disposizione di servizio n.93 del 06.09.2007.
Ferma restando la proroga al primo settembre 2009 dell’adeguamento del DVR alle nuove indicazioni del Decreto, così come previsto dalla L. n°129/08 del 02.08.08, si resta in attesa di maggiori chiarimenti sul punto affinché gli operatori possano agire con maggiore cognizione di causa.