Il comma 3 stabilisce il venir meno della responsabilità solidale per l’impresa appaltatrice in presenza dell’attestazione dell’avvenuto versamento, secondo le due modalità sopracitate.
Il comma 4 dell’articolo 2 stabilisce la non applicabilità al committente della sanzioni amministrative in caso l’impresa appaltatrice provveda a esibire ladocumentazione di cui al precedente comma 3.
Per consentire un efficace controllo sulla correttezza dei versamenti effettuati dal subappaltatore ai lavoratori impiegati, l’articolo 3, comma 1 demanda a un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate l’individuazione del modello F24 da utilizzare, sempre che non si avvalga dell’asseverazione rilasciata dai soggetti abilitati.
In presenza di dipendenti impiegati in una pluralità di appalti stipulati dall’azienda subappaltatrice, il comma 2 del medesimo articolo 3 stabilisce che l’indicazione delle ritenute fiscali del modello F24 per ogni singolo appalto va effettuata in modo proporzionale alla percentuale di utilizzo della prestazione del lavoratore con riguardo ai singoli appalti.
Infine, l’articolo 4 del regolamento prevede l’obbligo dei rilasciare all’appaltatore un prospetto analitico redatto in forma libera, dal quale risultino nomi dei lavoratori, relative retribuzioni e contributivi versati, pena subentro della responsabilità per l’appaltatore e per il committente.
Il subappaltatore dovrà poi esibire anche il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato dall’INPS a conclusione dei lavori – o della fase dei lavori cui si riferisce il pagamento – insieme a una dichiarazione che attesti che i versamenti indicati nel documento unico si riferiscono ai lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera, fornitura o servizio oggetto della comunicazione.
L’attestazione dell’avvenuto versamento può essere rilasciata, in alternativa, mediante asseverazione di una serie di soggetti espressamente indicati, da predisporsi sulla base del modello di cui all’articolo 3 del regolamento.