Internet è senza dubbio un’importante vetrina per le imprese, piccole o medie, che intendono concludere affari ed instaurare partnership commerciali, ma tale prospettiva al contempo presenta sempre più spesso scenari e problematiche difficilmente percorribili dalle stesse aziende. Emblema di ciò sono ad esempio le controversie nascenti da rapporti commerciali intrapresi da queste ultime, contenziosi che, se affrontati innanzi ad un Giudice di Pace o ad un Tribunale, richiedono per la definizione una tempistica non adeguata alle esigenze imprenditoriali dei soggetti coinvolti.
In tale ottica le imprese sono sempre più orientate a ricercare soluzioni “alternative” alla giustizia ordinaria, strumenti di risoluzione delle controversie caratterizzati da:
Uno di questi è senza dubbio l’arbitrato, un istituto alternativo alla giustizia ordinaria di cui due o più parti (legate ad esempio da una relazione commerciale) si avvalgono per risolvere un conflitto, presente o futuro, affidando la decisione della controversia ad un terzo privato -l’arbitro- diverso dal giudice statale.
L’arbitrato rientra tra gli A.D.R. (Alternative Dispute Resolution), strumenti di risoluzione delle controversie particolarmente capillarizzati ed affermati all’estero ed ancora in fase di crescita e diffusione in Italia. L’istituto sebbene sia stato negli anni oggetto di ripetuti interventi da parte del legislatore italiano, è principalmente regolamentato dal codice di procedura civile; al riguardo è doveroso il richiamo al d.lgs. 2 febbraio 2006 n.40 che ne ha riformato profondamente la disciplina e ricostruito i rapporti fra autorità giudiziaria ed arbitri in termini di competenza.
L’arbitrato tuttavia non è riconducibile ad una singola tipologia; una iniziale distinzione va fatta tra arbitrato rituale ed irrituale (o libero); il primo, a cui si riferisce in generale la normativa di cui agli artt.806 e ss. del c.p.c., è diretto all’emanazione di un atto -il lodo rituale- avente efficacia di sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria. L’arbitrato irrituale, richiamato in particolare dagli artt. 412 ter, 412 quater e 808 ter c.p.c. e particolarmente diffuso nel commercio internazionale, diversamente, è diretto all’emanazione di un lodo (c.d. contrattuale) avente natura ed efficacia negoziale tra le parti, riconoscendo all’arbitro il ruolo di “sostituto” delle parti nel definire gli aspetti di un determinato negozio giuridico.
È importante osservare come per il nostro c.p.c. la disciplina sull’arbitrato rituale costituisca la regola; ne consegue che qualora le parti non dovessero riconoscere espressamente al lodo un valore ed un’efficacia negoziale, precisando per iscritto che la controversia venga definita mediante “determinazione contrattuale”, l’arbitrato verrà considerato come rituale, applicandosi così la disciplina generale prevista per quest’ultimo.