La recente sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, n. 15334 del 9 luglio 2007, ritenendo legittimo il licenziamento di un dipendente Telecom per uso spropositato del telefono cellulare aziendale per scopi privati, ha riaperto l’annoso dibattito in tema di poteri (di controllo e disciplinari) dei datori di lavoro nei confronti dei propri dipendenti.
La giurisprudenza risulta alquanto divisa in proposito, oscillando tra interpretazioni restrittive ed estensive della normativa che disciplina la materia, della quale si ritiene opportuna una breve panoramica, onde rilevare l’originaria volontà del legislatore, che – purtroppo – molto spesso viene disattesa anche nelle aule dei tribunali.
Il datore di lavoro è titolare di una serie di poteri giuridici, esercitabili in modo discrezionale (salvo i limiti imposti dallo Statuto dei Lavoratori – L. 300/1970) per la tutela dell’interesse dell’impresa, che possono sintetizzarsi in tre categorie:
Il potere direttivo consiste nella facoltà di impartire istruzioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro ed è espressione della supremazia gerarchica sancita dall’art. 2086 c.c. (il datore di lavoro è il “capo dell’impresa da cui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori”). Tuttavia, tale potere non può essere esercitato incondizionatamente, in quanto, oltre ai significativi limiti imposti dallo Statuto dei Lavoratori e dalla contrattazione collettiva, molte delle scelte relative alla disciplina del lavoro sono preventivamente discusse con le rappresentanze sindacali sia interne (RSA ed RSU) che esterne.
Strettamente correlato al potere direttivo è il potere di controllo e/o di vigilanza, a verificare che l’esecuzione dell’attività lavorativa venga effettuata secondo le modalità stabilite dal datore di lavoro. Sul punto, la L.300/70 è intervenuta con notevole incisività, a causa della possibile interferenza tra l’esercizio di tale potere e la privacy dei lavoratori stessi.
I divieti principali sono posti dall’ art. 2, che fa assoluto divieto di servirsi di guardie giurate per il controllo dell’attività lavorativa (salva la necessità di tutelare il patrimonio aziendale); l’art. 3, che impone l’obbligo di comunicare preventivamente ai lavoratori i nominativi e le mansioni del personale di vigilanza; l’art. 4, che pone il divieto di effettuare controlli tramite impianti audiovisivi o altre apparecchiature atte a sorvegliare a distanza i lavoratori (l’impiego di tali strumenti sarà giustificato unicamente da comprovate esigenze produttive e/o organizzative o per motivi di sicurezza, previo accordo con le rappresentanza sindacali aziendali).
Proprio in riferimento all’ultimo divieto indicato (e a sua ulteriore specificazione), di estremo rilievo è il provvedimento generale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2007, emanato dal Garante della Privacy in considerazione dell’utilizzo ormai costante di internet e di posta elettronica all’interno dei luoghi di lavoro.
Il Garante ha sancito, per i datori di lavoro pubblici e privati, il divieto di controllare la posta elettronica e la navigazione in Internet dei dipendenti, se non in casi eccezionali. Spetterà al datore di lavoro definire le modalità d’uso di tali strumenti (informando preventivamente i lavoratori sulle modalità di utilizzo di internet e della posta elettronica e sulla possibilità che vengano effettuati dei controlli), ma tenendo conto dei diritti dei lavoratori e della disciplina in tema di relazioni sindacali.
vorrei sapere se sul posto di lavoro posso portare il cellulare, ovviamente con suoneria spenta.
grazie
Sono una lavoratrice a tempo indeterminato in pubblica amministrazione. Sono anche studente universitaria iscritta ad una facoltà telematica e solo occasionalmente, utilizzo il sito dell’università per controllare eventuali avvisi. Ne faccio uso sporadico e solo per pochi minuti. Il dirigente del personale ha bloccato l’accesso al sito. Come posso intervenire in mia difesa? Rispondete per favore. grazie