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Ravvedimento operoso per i tributi locali

di Barbara Weisz

Pubblicato 19 Giugno 2015
Aggiornato 26 Ottobre 2017 12:11

Ravvedimento operoso valido anche per IMU, TASI, TARI, bollo auto e altri tributi locali, a partire dal termine per la dichiarazione o il versamento: circolare Agenzia delle Entrate.

Anche i tributi locali e regionali rientrano nel campo di applicazione del nuovo ravvedimento operoso, modificato dalla Legge di Stabilità 2015. Dunque, anche quelli sugli immobili IMU e TASI o sui rifiuti TARI, ma anche il bollo auto: le disposizioni applicative del nuovo ravvedimento operoso (pagamento agevolato di tasse oltre la scadenza) sono contenute nella circolare dell’Agenzia delle Entrate 23/E del 9 giugno 2015.

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La precisazione relativa alle imposte locali deriva da dubbi interpretativi che riguardavano, in particolare, il nuovo istituto del ravvedimento intermedio a 90 giorni  (sanzioni al 3,3%, un nono del minimo), introdotto dalla manovra accanto alle altre tre tipologie esistenti: sprint (entro 14 giorni dopo la scadenza mancata: sanzione  allo 0,2% per ogni giorno di ritardo), breve (entro 30 giorni:  sanzione al 3%) e lungo (entro un anno: sanzione al 3,75%). le altre formule introdotte, oltre al ravvedimento intermedio, sono quella entro 2 anni o 2a dichiarazione successiva (sanzioni al 4,2%) ed oltre 2anni (oltre la 2a dichiarazione successiva (sanzioni al 5%).

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Il ravvedimento entro 90 giorni (articolo 13, comma 1, lettera a-bis, dlgs 472/1997) è previsto se la regolarizzazione degli errori od omissioni avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione oppure, nel caso in cui non sia prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall’omissione o errore. Il problema è che per alcune tasse locali, come l’IMU e la TASI, le violazioni non si perfezionano con la presentazione della dichiarazione, ma con l’inutile decorso del termine di scadenza per il versamento. L’Agenzia delle Entrate specifica che i termini per il ravvedimento a 90 giorni decorrono in questi casi dalla scadenza per il versamento che, nel caso della prima rata 2015, era per entrambi tributi il 16 giugno).

Le altre nuove ipotesi di ravvedimento operoso sono invece così formulate:

  • un settimo del minimo (articolo 13, comma 1, lettera b-bis, del dlgs 472/1997): se la regolarizzazione avviene entro il termine della dichiarazione  relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, se non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore;
  • un sesto del minimo (articolo 13, comma 1, lettera b-ter): la regolarizzazione avviene oltre il termine della dichiarazione dell’anno successivo oppure, se questa non è prevista, entro due anni dall’omissione o dall’errore.

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C’è anche un ravvedimento a quinto del minimo (lettera b-quater):, previsto nel caso in cui la regolarizzazione avvenga dopo la constatazione della violazione, ai sensi dell’articolo 24 della legge 4/1929. In questo caso, sono però escluse le violazioni previste dagli articoli 6, comma 3 (mancata emissione di ricevute fiscali o emissione per somme inferiori), oppure 11, comma 5 (omessa installazione apparecchi per lo scontrino fiscale), del decreto legislativo 471/1997. E comunque questo tipo di ravvedimento vale solo perle imposte gestire direttamente dall’Agenzia delle Entrate, non per le tasse locali.

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