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Conflitto di interessi: codice di condotta INPS

di Barbara Weisz

Pubblicato 18 Giugno 2015
Aggiornato 30 Gennaio 2023 12:37

Obblighi di astensione e di comunicazione dei dipendenti INPS in caso di rapporti con persone che rappresentano potenziale conflitto di interessi: la circolare.

I dipendenti INPS che hanno un interesse di carattere privato potenzialmente lesivo dell’imparzialità dell’istituto previdenziale devono comunicarlo alla dirigenza, e non possono avere rapporti di lavoro con persone esterne che possono comportare un conflitto di interessi: le regole applicative del codice dei condotta sugli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi sono contenute nella circolare 121 del 15 giugno 2015. Vista l’ampiezza e la varietà dei servizi INPS a cittadini e imprese:

«situazioni di potenziale conflitto di interessi sono, sicuramente, ipotizzabili in capo a coloro che,  impegnati in attività istituzionali, intrattengono relazioni extra – ufficio (dirette o mediate) con i suddetti portatori di interesse».

La circolare elenca le circostanze portatrici di potenziale conflitto di interesse:

  • lo svolgimento da parte di coniuge, conviventi, parenti, affini entro il secondo grado, di attività (ivi inclusi stage o tirocini) presso enti di Patronato: questo potenziale conflitto di interessi riguarda i dipendenti che operano nelle aree preposte alla erogazione delle prestazioni previdenziali – pensionistiche e temporanee –  ed assistenziali;
  • lo svolgimento da parte di coniuge, conviventi, parenti, affini entro il secondo grado, di attività (ivi inclusi stage o tirocini) di/presso consulenti del lavoro, associazioni di categoria datoriali, commercialisti e ragionieri abilitati alla consulenza del lavoro: riguarda i dipendenti che operano nelle aree delle entrate contributive, della gestione dei conti aziendali e della vigilanza ispettiva;
  • l’esercizio di un mandato politico – amministrativo da parte di un dipendente non collocato in aspettativa, o dei relativi coniuge, conviventi, parenti, affini entro il secondo grado.

In questi casi, il dipendente deve darne immediata comunicazione al dirigente dell’ufficio di appartenenza, e astenersi dall’intrattenere rapporti di lavoro diretti con i soggetti esterni che determinano il potenziale conflitto, che possono essere anche persone con le quali il dipendente ha rapporti di frequentazione abituale, oppure con cui lui o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, o infine soggetti di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente. Nel caso del mandato politico, il dipendente deve anche astenersi dalla trattazione di questioni/pratiche in cui siano coinvolti interessi di elettori o di soggetti che collaborano per lo svolgimento del mandato. Ove è lo stesso dipendente ad essere titolare del mandato, deve essere collocato in aree operative diverse da quelle di gestione dei flussi contributivi e di produzione diretta.

Nel caso in cui il dirigente ritenga che il potenziale conflitto di interessi impedisca il sereno e regolare svolgimento del lavoro,  il dipendente dovrà essere collocato, con provvedimento motivato, in un’area operativa o territoriale diversa. I dirigenti sono, comunque, chiamati ad un controllo costante della regolarità dell’operato del dipendente e del rispetto  del dovere di astensione sopra esplicitato.

Altri casi di potenziale conflitto di interesse in cui c’è quindi obbligo di astensione:

  • medici ed avvocati dell’Istituto: relazioni extra -ufficio, dirette o mediate, rispettivamente con l’utenza sottoposta ad accertamenti sanitari e con la controparte dell’Istituto in giudizio;
  • personale dei settori preposti all’erogazione di prestazioni creditizie e sociali: relazioni extra -ufficio, dirette o mediate, con i richiedenti le prestazioni;
  • personale dei settori di gestione delle risorse umane dell’Istituto, compresi quelli preposti alla erogazione di benefici economici: legati da vincoli extra – ufficio, diretti o mediati, ai colleghi destinatari dell’attività di servizio;
  • personale addetto alle procedure di acquisizione di beni, forniture e servizi, nel caso in cui intrattenga relazioni extra – ufficio, dirette o mediate, con gli operatori economici interessati alle procedure medesime. In capo agli stessi sussistono, altresì, gli ulteriori obblighi di astensione specificamente previsti dagli artt. 14 del Codice di comportamento generale  e 18 del Codice di comportamento dell’Istituto;
  • personale che tratta pratiche relative ad un’associazione o organizzazione alla quale lo stesso aderisce, i cui ambiti di interesse possono interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio. Si rammenta, al riguardo, l’obbligo di effettuare la preventiva comunicazione relativa all’adesione (esclusa l’adesione a partiti politici e sindacati), prevista dall’art. 7 del Codice di comportamento dell’Istituto;
  • personale che si trovi in situazioni di conflitto di interessi connessi alla “comunicazione degli interessi finanziari” eventualmente resa ai sensi dell’art. 8 del Codice di comportamento dell’Istituto;
  • dirigenti, medici e professionisti che si trovino in situazioni di conflitto di interessi, connesse alle comunicazioni previste dall’art. 17, comma 1, 2, 3 del Codice di comportamento dell’Istituto, eventualmente rese.

121/2015