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La nuova disciplina IRAP: chiarimenti Entrate

di Barbara Weisz

Pubblicato 10 Giugno 2015
Aggiornato 17 Giugno 2015 10:42

Taglio IRAP al costo del lavoro per contratti in somministrazione, public utilities, calcolo quote TFR, accantonamenti, credito d'imposta 10%: circolare Agenzia delle Entrate.

La deducibilità IRAP sul costo del lavoro introdotta dalla Legge di Stabilità spetta anche ai contratti a tempo indeterminato in somministrazione, mentre è esclusa per i dipendenti agricoli a tempo determinato con almeno 150 giornate lavorative (contrariamente a quanto previsto inizialmente): sono alcuni dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 22/E relativa alle modifiche IRAP in Legge di Stabilità. Il documento di prassi contiene precisazioni relative all’applicazione dell’agevolazione fiscale alle public utilities, al conteggio del TFR (trattamento di fine rapporto) e degli accantonamenti, al credito di imposta spettante alle piccole imprese senza dipendenti. Vediamo tutto.

=> Deduzione IRAP: i criteri di calcolo

Il riferimento normativo sono i commi da 20 a 24 dell’articolo unico della legge 190/2014, che in estrema sintesi stabiliscono la deducibilità IRAP delle spese per il personale dipendente a tempo indeterminato, un credito d’imposta del 10% per le piccole imprese senza dipendenti, e l’abrogazione delle precedenti riduzioni aliquote IRAP (quindi, ad esempio, l’alqiuota ordinaria 2015 torna al 3,9%).

=> IRAP e IRPEF dopo la Legge di Stabilità 2015

Sconto IRAP e contratti

Per quanto riguarda l’applicabilità dell’agevolazione ai contratti in somministrazione, il Fisco sottolinea che lo sconto IRAP è correlato «alla natura del rapporto di impiego fra il datore di lavoro e i propri dipendenti», e di conseguenza «a prescindere dalle modalità di articolazione del contratto in somministrazione», l’unica condizione è che il rapporto contrattuale sottostante (fra il datore di lavoro e il dipendente) sia a tempo indeterminato. Viene precisato che il beneficio è riconosciuto all’utilizzatore «per il periodo di effettivo impiego del personale somministrato».

La deducibilità IRAP è applicabile anche ai casi di distacco del personale, in relazione ai costi sostenuti. Il beneficio è riconosciuto anche alle public utilities, in relazione alle deduzioni spettanti.

Per quanto riguarda infine i lavoratori agricoli impiegati per almeno 150 giornate lavorative l’anno e con un contratto triennale, l’applicabilità dello sconto IRAP sul costo del lavoro, originariamente previsto dalla Legge di Stabilità, è stato abrogato dall’articolo 2, comma 1, lettera b, del decreto legge 4/2015.

=> Calcolo della base imponibile IRAP

TFR e accantonamenti

Le quote di TFR accantonate nel 2015 rientrano fra le spese per il personale dipendente deducibili, essendo «costi sostenuti a fronte di debiti certi a carico del datore di lavoro». Gli accantonamenti effettuati nel 2015 per eventuali oneri futuri connessi al rapporto di lavoro costituiscono invece «poste di natura estimativa indeducibili dall’IRAP», e non rientrano nel calcolo del costo del lavoro ammesso in deduzione, nè concorrono alla determinazione dell’IRAP deducibile dalle imposte sui redditi. Gli accantonamenti stanziati in esercizi precedenti, assumono rilievo nel caso in cui si verifichi l’evento che ne ha determinato lo stanziamento in bilancio: sarà necessario rideterminare l’eventuale IRAP dedotta in esercizi precedenti.

Credito d’imposta

I contribuenti, imprese o professionisti, che non hanno dipendenti, in base alla Legge di Stabilità hanno diritto a un credito d’imposta del 10% dell’IRAP. Questo beneficio, specifica il Fisco, vale solo nel caso in cui il contribuente non abbia avuto personale dipendente nel corso dell’anno, nemmeno per periodi di tempo limitati, con qualsiasi contratto.

Il credito d’imposta va utilizzato esclusivamente in compensazione. Infine, la deduzione forfettaria del 10% sugli interessi passivi e oneri indeducibili ai fini IRES/IRPEF va calcolata sull’IRAP al lordo del credito d’imposta al 10% introdotto dalla Legge di Stabilità. Ricordiamo, in estrema sintesi, che questo credito d’imposta è stato previsto per evitare una penalizzazione alle PMI senza dipendenti, che non usufruiscono del taglio al cuneo fiscale.

Agenzia delle Entrate