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TFR anticipato, l’accordo ABI per le PMI

di Barbara Weisz

Pubblicato 9 Aprile 2015
Aggiornato 16 Aprile 2015 09:51

Ecco l'accordo ABI per le PMI sotto i 50 dipendenti che chiedono il finanziamento bancario per versare il TFR anticipato ai dipendenti previsto dalla Legge di Stabilità: termini e modalità.

Documenti necessari per ottenere il finanziamento bancario, modalità e termini dell’operazione, regole sui casi particolari (ampliamento credito, estinzione anticipata, interruzione): è tutto contenuto nell’accordo fra l’ABI e i Ministeri dell’Economia e del Lavoro per i prestiti bancari alle PMI sotto i 50 dipendenti al servizio del TFR anticipato, previsto dalla Legge di Stabilità 2015. L’intesa è stata siglata lo scorso 20 marzo, e fa partire i finanziamenti per le imprese che scelgono di farsi anticpare la liquidità per l’anticipo TFR ai dipendenti che lo richiedono.

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TFR in busta paga

Come è noto, la Legge di Stabilità consente ai dipendenti di tutte le aziende private italiane di chiedere il TFR anticipato in busta paga, che viene liquidato fino al 2018. L’opzione può essere esercitata una sola volta ed è irreversibile fino al 30 giugno 2018. La somma anticipata è soggetta a tassazione ordinaria, e non a quella più favorevole prevista per il TFR accantonato. Il decreto applicativo (DPCM 29/2015) è in vigore dallo scorso 3 aprile.

Accordo ABI

L’accordo con l’ABI era particolarmente atteso dalle PMI, perché consente l’applicazione della regola in base alla quale le aziende fino a 50 dipendenti possono chiedere alla banca di anticipare le somme dovute ai dipendenti che chiedono il TFR in busta paga, applicando le stesse condizioni previste per la rivalutazione del TFR, con rimborso al 30 ottobre 2018 (oppure entro il mese successivo alla cadenza del rapporto di laovor, nel caso in cui quest’ultimo si interrompa prima). L’anticipo del TFR riguarda i periodi di paga che vanno dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018.

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Documentazione

Il datore di lavoro deve presentare alla banca la seguente documentazione:

  • certificazione INPS del trattamento di fine rapporto maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore (articolo 1, comma 31, Legge 190/2014, e articolo 6 DPCM 29/2015);
  • visura camerale che attesta l’insussistenza di situazioni di difficoltà aziendale individuate dall’articolo 3 del DPCM.
  • ulteriori documentazioni eventualmente richieste dalla banca a cui si chiede il finanziamento (ad esempio: la data di pagamento degli stipendi).

Tempistiche

La banca, dopo aver ricevuto la richiesta del datore di lavoro, presenta all’INPS la richiesta di finalizzare l’operazione, utilizzando la piattaforma elettronica dell’Istituto previdenziale. Il contratto di finanziamento vero e proprio viene poi siglato fra banca e impresa entro il mese precedente l’avvio della liquidazione del TFR anticipato, fonrnendo una disponibilità creditizia pari alla quota di TFR da versare mensilmente al dipendente. Il primo mese di disponibilità sarà giugno 2015.

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Ricordiamo che nelle imprese sopra i 50 dipendenti o comunque anche nelle PMI di dimensioni inferiori che non chiedono il finanziamento bancario, l’anticipo del TFR è versato al dipendente a partire dal mese successivo alla richiesta, mentre invece nel caso in cui venga attivato il finanziamento bancario il versamento avviene a partire dal quarto mese successivo alla domanda. Quindi, a giugno si riceverà l’anticipo relativo al TFR maturato in marzo. L’ultimo versamento, relativo al giugno 2018, avverrà invece entro ottobre 2018. La banca eroga la somma al datore di lavoro entro il giorno 5 di ciascun mese e, comunque, fra il quinto e il terzo giorno precedente al versamento degli stipendi.

Garanzie e interessi

Il finanziamento è automaticamente garantito dall’INPS e controgarantito dallo Stato, senza bisogno di alcuno specifico adempimento. Il tasso di interesse non può superare quello di rivaluazione del TFR (l’1,5%).

Rimborso e revoca

L’azienda dovrà rimborsare il finanziamento in un’unica soluzione al 30 ottobre 2018, oppure il mese successivo a quello in cui interviene, eventualmente, l’interruzione del rapporto di lavoro. È possibile ampliare la richiesta di finanziamento anche successivamente alla prima domanda, sia a fronte di nuove richieste di anticipazione TFR da parte dei dipendenti sia a parità del numero di dipendenti. Nel caso in cui il datore di lavoro utilizzi il finanziamento per finalità diverse a quelle previste dall’anticipo TFR, il prestito è automaticamente revocato e va restituita la somma già incassata. Nel caso in cui si interrompa il rapporto di lavoro, l’impresa lo comunica alla banca attraverso la denuncia contributiva mensile e l’Istituto presenta la conseguente richiesta di rimborso. Se l’impresa non paga, la banca si avvale del Fondo INPS. (Fonte: l‘accordo ABI sul TFR antucipato e le Linee Guida).