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Incentivi PMI Innovative: passa l’Investment Compact

di Barbara Weisz

Pubblicato 26 Marzo 2015
Aggiornato 27 Marzo 2015 15:42

Come cambiano requisiti e incentivi PMI Innovative dell'Investment Compact, approvato in via definitiva dal Senato: solo società di capitali, ammesse anche spese innovazione.

Le PMI Innovative devono essere società di capitali, cambiano alcuni requisiti per fruire dei benefici e per gli incentivi fiscali degli investitori, spariscono alcune facilitazioni amministrative: sono le novità apportate dal Parlamento nel corso dell’iter di approvazione dell’Investement Compact (il decreto legge 3/2015), che ha ricevuto il via libera definitivo dal Senato lo scorso 24 marzo. Vediamo quindi una sintesi delle norme sulle PMI innovative, che nascono con questa legge (articolo 4) e alle quali si estendono i benefici fiscali previsti per le Start-up innovative.

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Requisiti PMI innovative

All’orginaria definizione di PMI innovativa contenuta nel decreto si aggiunge un paletto: queste imprese devono essere società di capitali, anche in forma cooperativa. I cambiamenti relativi ai requisiti sono invece estensivi rispetto al testo orginario: fra le spese sono inserite anche quelle per innovazione, insieme a ricerca e sviluppo, e il divieto di quotazione è limitato ai mercati regolamentati, mentre prima si estendeva anche ai sistemi multilaterali di negoziazione. Quindi, alle luce delle modifiche, le PMI innovative, oltre ad essere necessariamente società di capitali, devono anche possedere i seguenti requisiti:

  • residenza in Italia, in uno degli Stati membri dell’Unione europea o aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo, purchè abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
  • certificazione dell’ultimo bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione;
  • azioni non quotate su un mercato regolamentato;
  • niente iscrizione a Registro Speciale Start-Up innovative;

In più, devono avere almeno due dei seguenti altri requisiti:

  • volume di spese in ricerca, sviluppo, o innovazione pari almeno al 3% della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione: sono escluse le spese per acquisto o locazione di immobili. Sono invece incluse le spese per acquisto di tecnologie ad alto contenuto innovativo, per lo sviluppo precompetitivo e competitivo (sperimentazione, prototipazione e sviluppo del piano industriale), per i servizi di incubazione forniti da incubatori  certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo (inclusi soci e amministratori), spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso;
  • dipendenti o collaboratori altamente qualificati in percentuale uguale o superiore al quinto della forza lavoro complessiva: dottorato di ricerca (anche in corso di svolgimento), oppure laurea abbinata ad almeno tre anni di attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in  Italia o all’estero, oppure, in percentuale uguale o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di  laurea magistrale;
  • titolarità, anche come depositarie o licenziatarie, di almeno una privativa industriale relativa a un’invenzione industriale, biotecnologica, a una  topografia di prodotto a semiconduttori, a una nuova varietà vegetale, oppure titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore  originario registrato presso il relativo Registro pubblico speciale direttamente collegato all’oggetto sociale e all’attività di impresa.

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Iscrizione Registro imprese

Confermata la necessità di iscrizione alla sezione speciale del Registro Imprese per le PMI innovative (istituita da questa legge) alla quale ci si iscrive tramite domanda in formato elettronico contenente le seguenti informazioni (qui ci sono alcune modifiche):

  • ragione sociale e codice fiscale;
  • data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
  • sede principale ed eventuali sedi periferiche;
  • oggetto sociale;
  • breve descrizione dell’attività svolta, comprese l’attività e le spese in ricerca, sviluppo e innovazione;
  • elenco dei soci, con trasparenza rispetto a società fiduciarie e holding, con autocertificazione di veridicità, indicando altresì, per ciascuno e ove sussistano, gli eventuali soggetti terzi per conto dei quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo il socio agisce;
  • elenco delle società partecipate;
  • indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale la cui prestazione lavorativa è connessa all’attività innovativa delle PMI, esclusi eventuali dati sensibili;
  • indicazione dell’esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;
  • ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;
  • elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale;
  • numero dei dipendenti;
  • sito internet.

Tutte le informazioni relative ai requisiti per l’iscrizione alla sezione speciale del Registro Imprese, vanno aggiornate ogni anno entro il 30 giugno. Il rappresentante legale della PMI entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di esercizio attesta il manteniemnto dei requisiti per rientrare fra le PMI innnovative. Entro 60 giorni dalla persita di questi requisiti, la PMI viene cancellata d’ufficio dal Registro Speciale, mentre resta iscritta al Registro ordinario delle imprese.

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Incentivi PMI innovative

Qui il cambiamento principale riguarda il fatto che per avere gli incentivi (che sono quelli di carattere fiscale previsti per le Start-Up innovative), la PMI deve essere sul mercato da meno di sette anni dalla prima vendita commerciale (mentre prima il requisito era sette anni dalla data di costituzione). Attenzione: per quanto riguarda invece gli incentivi fiscali agli investitori delle PMI (detrazione IRPEF del 19%), si applicano solo se l’impresa, oltre a operare sul mercato da più di sette anni dalla prima vendita commerciale, presenta un piano di sviluppo di prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell’arte nel settore interessato, valutato e approvato da un organismo indipendente di valutazione espressione dell’associazionismo imprenditoriale, oppure da un organismo pubblico. È poi cancellata l’esenzione dal pagamento dei diritti di segreteria per l’iscrizione nel registro delle imprese e del diritto annuale alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. (Fonte: il testo approvato in via definitiva dal Senato dell’Investment Compact)