Assicurazioni: nuove semplificazioni IVASS

di Francesca Vinciarelli

9 Marzo 2015 09:00

Il nuovo Regolamento con il quale l'IVASS ha introdotto importanti semplificazioni per le imprese delle assicurazioni.

L’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle ASSicurazioni) ha introdotto nuove le semplificazioni nel settore assicurativo con Regolamento n.8 del 3 marzo 2015, in attuazione all’articolo 22, comma 15 bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221.

=> Scarica il Regolamento n.8 del 3 marzo 2015

Le semplificazioni attuate riguardano in particolar modo procedure e adempimenti burocratici: vengono ridotti quelli cartacei e la modulistica. L’obiettivo è di favorire le relazioni digitali, l’utilizzo della posta elettronica certificata, la firma digitale e i pagamenti elettronici e online nei rapporti contrattuali fra le imprese delle assicurazioni, gli intermediari e la clientela. Le modifiche introdotte riguardano:

  • sia le assicurazioni danni che quelle vita;
  • le imprese di tutto il territorio della Repubblica (italiane e comunitarie);
  • tutti gli intermediari di assicurazione iscritti al RUI (Registro unico degli intermediari).

=> Semplificazioni e abolizione adempimenti

In più vengono apportate modifiche ed integrazioni al Codice delle Assicurazioni. Il nuovo Regolamento si compone di sette Capi:

  • Il Capo I, che contiene“Disposizioni di carattere generale”;
  • Il Capo II reca “Disposizioni riguardanti imprese ed intermediari”;
  • Il Capo III “Disposizioni in materia di trasmissione della documentazione in formato elettronico;
  • Il Capo IV “Disposizioni in materia di conservazione e richiesta di documenti”;
  • Il Capo V interviene per la riduzione degli adempimenti burocratici a carico degli intermediari ;
  • Il Capo VI regola la promozione ed il collocamento dei contratti di assicurazione “vendita a distanza”;
  • il Capo VII contiene le disposizioni inerenti alla pubblicazione ed all’entrata in vigore del Regolamento.

Viene previsto un periodo transitorio di sei mesi dall’entrata in vigore del Regolamento per dare modo ai soggetti interessati di adempiere alle specifiche disposizioni.