​Internet: diritto all’oblio oltre confine

di Noemi Ricci

30 Gennaio 2018 13:00

Il Garante per la Privacy chiarisce: il diritto all'oblio e la tutela della privacy devono essere garantiti sui motori di ricerca anche fuori dai confini europei.

Il diritto all’oblio non ha confini geografici e la cancellazione di informazioni relative a sé stessi o alla propria attività può essere chiesto ai motori di ricerca web come Google anche con riferimento a dati non europei se questi sono stati comunque indicizzati.

Diritto oblio web senza confini

A chiarirlo è il Garante Privacy che ha accolto la richiesta di un italiano residente negli USA: per legge, Google o gli altri motori di ricerca interpellati hanno l’obbligo di deindicizzare indirizzi internet (URL) che riguardano il soggetto richiedente, da tutti i risultati della ricerca. Quindi, nelle versioni del motore di ricerca europee ma anche extra UE.

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L’obiettivo dell’autorità è di tutelare i cittadini ovunque si trovino garantendo loro il diritto all’oblio.

Nel caso specifico, è stata chiesta ed ottenuta  la rimozione di indirizzi web europei ed extraeuropei che rimandavano a messaggi o articoli anonimi, pubblicati su forum o siti amatoriali, giudicati gravemente offensivi della propria reputazione perché contenenti informazioni false su stato di salute e reati connessi all’attività professionale.

Richiesta oblio

Presentando richiesta di deindicizzare il proprio nome da tutti i siti, anche extraeuropei, si era posta la questione della territorialità: Google aveva provveduto a cancellare i contenuti indicati ma ne erano stati generati del tutto analoghi.

Per il Garante questa perdurante reperibilità sul Web di contenuti non corretti e inesatti è ritenuta un’aggravante per il suo impatto “sproporzionatamente negativo” sulla sfera privata, in considerazione anche dei temi trattati (salute, professione).

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Le linee guida sulla Privacy prevedono che il trattamento dei dati sulla salute sia uno dei criteri da considerare per bilanciare il diritto all’oblio e il diritto/dovere all’informazione.

In caso di richieste di cancellazione di contenuti dal Web e dai risultati dei motori di ricerca va inoltre valutata la natura dei contenuti di cui si chiede la rimozione dando maggiore peso ai casi in cui:

i dati che sembrano avere natura oggettiva ma che sono, in realtà, inesatti, in termini reali, soprattutto se ciò genera un’impressione inesatta, inadeguata o fuorviante rispetto alla persona interessata.