Sussidio Disoccupazione per Autonomi

di Noemi Ricci

4 Gennaio 2018 14:24

La sentenza della Corte di Giustizia UE che chiarisce che il lavoratore autonomo può godere dell’indennità per le persone in cerca di occupazione.

La Corte di Giustizia UE, con la sentenza n. C 442/16/2017 ha stabilito che anche i lavoratori autonomi possono godere dell’indennità prevista per le persone in cerca di occupazione. La motivazione si fonda sul fatto che una persona che cessa l’attività di lavoro autonomo a causa della mancanza di lavoro dovuta a ragioni indipendenti dalla sua volontà, avendo esercitato tale attività per oltre un anno, mantiene lo status di lavoratore autonomo e, analogamente a quanto avviene per i lavoratori dipendenti che perdono l’occupazione involontariamente dopo aver svolto il proprio lavoro per un anno, possono beneficiare della tutela offerta dall’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/38/CE relativa alla corresponsione dell’indennità per le persone in cerca di occupazione.

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In particolare la Corte di Giustizia UE afferma che

“L’articolo 7, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/38 deve essere interpretato nel senso che mantiene lo status di lavoratore autonomo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), di detta direttiva un cittadino di uno Stato membro che, dopo aver soggiornato regolarmente e aver esercitato un’attività in qualità di lavoratore autonomo in un altro Stato membro per circa quattro anni, abbia cessato l’attività lavorativa per mancanza di lavoro debitamente comprovata causata da ragioni indipendenti dalla sua volontà e si sia registrato presso l’ufficio di collocamento competente di tale Stato membro come persona in cerca di occupazione”.

Il caso

Il caso riguardava un cittadino rumeno che nel primo anno di ingresso nel territorio dell’Irlanda aveva visto garantita la propria sussistenza dalla presenza dei suoi figli maggiorenni, anch’essi residenti in Irlanda e successivamente dall’avvio dell’attività autonoma d’imbianchino, a titolo della quale aveva regolarmente versato le tasse, i contributi previdenziali collegati al reddito e altre imposte gravanti sul reddito.

In seguito il lavoratore aveva cessato l’attività autonoma adducendo una mancanza di lavoro dovuta alla recessione economica e si è registrato come persona in cerca di occupazione presso le autorità irlandesi competenti. Non disponendo più di alcun reddito, avendo i suoi figli lasciato l’Irlanda e non fornendogli più alcun aiuto finanziario, egli aveva presentato domanda per ottenere l’indennità per le persone in cerca di occupazione sulla base della legge del 2005. Tale domanda era stata tuttavia respinta non avendo dimostrato l’ex lavoratore autonomo di essere in possesso ancora di un diritto di soggiorno in Irlanda. I giudici avevano infatti ritenuto che egli non avesse più soddisfatto le condizioni previste, ai fini della concessione di un simile diritto, all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento del 2006, che recepisce l’articolo 7 della direttiva 2004/38 nel diritto irlandese.

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Il lavoratore aveva contestato tale decisione dinanzi alla High Court (Alta Corte, Irlanda), sostenendo, in particolare, che, sebbene egli avesse cessato di esercitare la sua attività autonoma, aveva conservato la qualità di lavoratore autonomo nonché il diritto di soggiorno in Irlanda ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 2004/38. La High Court (Alta Corte) ha respinto il ricorso, quindi il lavoratore ha proposto appello dinanzi alla Supreme Court (Corte suprema, Irlanda), la quale ha trasferito tale appello al giudice del rinvio. Ls Court of Appeal (Corte d’appello, Irlanda) ha quindi deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia UE alcune questioni pregiudiziali, ottenendo in risposta il chiarimento che il lavoratore autonomo che abbia legittimamente soggiornato svolgendo attività di lavoro autonomo in uno Stato membro ospitante e abbia cessato il proprio lavoro o la propria attività economica a causa della mancanza di lavoro e si sia registrato presso l’ufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro mantiene lo status di lavoratore autonomo e può godere dell’indennità per le persone in cerca di occupazione.

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