Spesometro senza sanzioni

di Barbara Weisz

Pubblicato 4 Dicembre 2017
Aggiornato 27 Marzo 2018 10:25

Collegato fiscale: niente sanzioni per errori nello Spesometro 2017 corretti entro febbraio 2018, invio dati fatture semestrale o annuale dal prossimo anno.

Il decreto fiscale rende più flessibile lo Spesometro, lasciando al contribuente la scelta se presentare i dati delle fatture emesse e ricevute con cadenza semestrale invece che trimestrale, ed elimina le sanzioni per gli errori commessi nel primo semestre 2017, se corretti entro la fine del febbraio 2018. Sono le principali novità sullo Spesometro, adempimento al centro dell’ennesimo ritocco normativo, contenute nell’articolo 1-ter del dl 147/2017, di cui è terminato l’iter di conversione in Parlamento.

=> Decreto fiscale, approvazione definitiva

Per quanto riguarda la franchigia sulle sanzioni, chi ha commesso errori nella trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute nel primo semestre 2017 non paga nulla se corregge entro il 28 febbraio 2018. Sugli errori che non vengono sanati entro questa data, si applicano le sanzioni ordinarie.

=> Rottamazione estesa e Spesometro soft

Cambiano anche le regole per lo Spesometro 2018: il contribuente può scegliere l’invio semestrale. Non sarà quindi stringente il nuovo obbligo trimestrale che era stato precedentemente previsto, lo Spesometro 2018 è trimestrale o semestrale a scelta del contribuente. Previsto un invio riepilogativo delle fatture sotto i 300 euro (sempre su base volontaria, il contribuente può decidere di inviare tutte le fatture con la normale procedura). Esonero per le fatture della pubblica amministrazione verso consumatori finali.

Ricordiamo che il decreto fiscale contiene anche le nuove norme sulla rottamazione bis, ammessa anche in caso di precedenti piani di rateazione sospesi, e la possibilità di rientrare nella precedente rottamazione per chi non ha pagato le rate di luglio e settembre, sanando entro il prossimo 7 dicembre. C’è anche un mini voluntary disclosure per gli ex residenti all’estero e lavoratori frontalieri, con il pagamento di una somma forfettaria pari al 30% di imposte evase, sanzioni e interessi.