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Multe e Cartelle, 10% in più ogni sei mesi

di Barbara Weisz

Pubblicato 28 Novembre 2017
Aggiornato 7 Dicembre 2017 16:58

E' legittimo applicare la maggiorazione del 10% ogni sei mesi prevista per le sanzioni amministrative anche alle multe stradali, sentenza di Cassazione.

Non pagare le multe stradali dopo che arriva la cartella esattoriale costa caro, la sanzione sale del 10% ogni sei mesi: la Corte di Cassazione ha appena emesso una sentenza che considera legittima la maggiorazione applicata sulle violazioni al codice della strada, che era stata contestata da una contribuente.

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La maggiorazione del 10% ogni sei mesi è prevista dall’articolo 27 della legge 689/1981, che viene richiamata dalla sentenza di Cassazione, e stabilisce:

«In caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all’esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti».

Quindi, la maggiorazione scatta se la multa non viene pagata nei termini previsti dalla notifica (diventando, quindi, esigibile), e si interrompe quando il ruolo viene trasmesso all’agente della riscossione. La contribuente opponeva a questa disposizione una norma contenuta nel codice della strada, l’articolo 203, che:

«In caso di ritardo del pagamento della sanzione irrogata nell’ordinanza-ingiunzione, prevede l’iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10%».

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Le due cose, afferma la Cassazione, non sono in conflitto. La giurisprudenza dell’Alta Corte, in diverse sentenze, ha ritenuto applicabile la maggiorazione del 10% alle violazioni del codice della strada, considerandola «compatibile con un sistema afflittivo di carattere sanzionatorio in caso di ulteriore ritardo nel pagamento».

Non ci sono nemmeno incompatibilità costituzionali, questione chiarita dalla Cassazione con sentenza 308/1999, in base alla quale la maggiorazione del 10% a carico dell’autore dell’illecito amministrativo, cui sia stata inflitta una sanzione pecuniaria, ha funzione, non già risarcitoria o corrispettiva, bensì di sanzione aggiuntiva, nascente al momento in cui diviene esigibile la sanzione principale. Di conseguenza è compatibile, anzi si aggiunge, alle sanzioni previste dal Codice della Strada.

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