Compravendite in condominio

di Anna Fabi

Pubblicato 14 Novembre 2017
Aggiornato 11 Ottobre 2019 11:26

Compravendite immobiliari: le indicazioni del Garante per la Privacy sul corretto adempimento di comunicazione al condominio del trasferimento di un diritto di una delle unità immobiliari comprese nello stabile.

In caso di compravendita di un immobile all’interno di un condominio, ai fini della comunicazione della notizia all’amministratore, è sufficiente presentare una dichiarazione di avvenuta stipula rilasciata dal notaio rogante, mentre non è obbligatorio fornire una copia autentica dell’intero atto pubblico. A chiarirlo è stato il Garante per la Privacy (newsletter n. 434/2017), dopo aver sentito sul punto il Consiglio Nazionale del Notariato, a fronte della domanda presentata da un cittadino relativamente al trasferimento di un diritto, come nel caso della compravendita di un’unità immobiliare, di una delle unità immobiliari comprese nello stabile.

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La dichiarazione del notaio deve necessariamente contenere tutte le informazioni indispensabili per la tenuta dell’anagrafe condominiale, come: generalità delle parti, comprensive della residenza o del domicilio, e dati catastali dell’immobile.

Il dubbio sorgeva a fronte delle novità introdotte dalla legge n. 220/2012 di riforma del condominio negli edifici e del provvedimento in tema di registro dell’anagrafe condominiale comunicato dal Garante con la newsletter n. 387/2014. L’adempimento in oggetto si rende necessario proprio per la regolare tenuta di tale registro.

Ad essere modificato dalla riforma è inoltre stato anche l’art. 63, ultimo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile: per offrire maggiori garanzie ai crediti vantati dal condominio nei confronti dei singoli condomini, in caso di vendita o cessione di altro diritto reale sulle unità immobiliari che compongono l’edificio, viene data facoltà all’amministratore di pretendere il pagamento delle spese insolute sia dal precedente condomino, che dal nuovo.

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Per un corretto passaggio, anche in termini di privacy, delle relative informazioni sull’adempimento delle spese condominiali nel corso delle trattative che normalmente precedono la compravendita è stato inoltre introdotto, al comma 1, n. 9, dell’art. 1130 c.c., l’obbligo dell’amministratore, su richiesta del condomino, di rilasciare una dichiarazione scritta relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso, così che il venditore possa darne informazione all’acquirente.

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