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Rottamazione bis per le cartelle 2017

di Barbara Weisz

Pubblicato 20 Ottobre 2017
Aggiornato 13 Novembre 2017 14:56

La rottamazione bis riguarda i carichi affidati alla riscossione dal gennaio a settembre 2017: nel decreto fiscale la proroga e le novità per chi non ha pagato le rate.

La rottamazione bis consente di sanare le cartelle esattoriali relative a carichi affidati all’agente della riscossione dal primo gennaio al 31 dicembre 2017: non si tratta quindi di una nuova possibilità di definizione agevolata per coloro che, ad esempio, non avevano aderito alla misura di sanatoria lo scorso anno e ora ci hanno ripensato. Riguarda esclusivamente i carichi in corso d’anno. C’è anche la possibilità di essere riammessi alla rottamazione 2016/2017 per chi aveva aderito e poi non ha pagato le rate, e ci sono novità per coloro che avevano interrotto piani di rateazione cartelle e non erano stati ammessi alla precedente misura di sanatoria. Vediamo con precisione tutte le regole previste dall’articolo 1 del decreto 148/2017.

=> Rottamazione bis nel decreto fiscale

Rottamazione bis

E’ la nuova definizione agevolata delle cartelle esattoriali 2017/2018 (rottamazione bis), che consente di sanare i carichi da gennaio a settembre (non rientrati nella precedente misura). Come detto, quindi non riapre i termini della precedente rottamazione e non consente di sanare cartelle emesse negli anni scorsi. La nuova definizione agevolata riguarda solo carichi affidati all’agente della riscossione dal primo gennaio al 30 settembre 2017.

In parole semplici, chi non ha approfittato della rottamazione dello scorso anno, introdotta dal decreto 193/2016 (collegato alla manovra finanziaria 2017), ha perso la possibilità di sanare le cartelle emesse dal 2006 al 2016.

Le regole sono le stesse previste dalla normativa dello scorso anno, contenute nell’articolo 6, commi da 1 a 12, 13 e 13-bis, del decreto legge 193/2016. Quindi si possono sanare pendenze fiscali, contributive, multe stradali, tributi locali. Si paga per intero la somma originariamente dovuta e l’aggio e le somme dovute per le procedure esecutive. Non si pagano, invece, interessi di mora e sanzioni. Per quanto riguarda le multe stradali (che sono sanzioni), non si pagano gli interessi di mora.

Domanda e scadenze

Le domande si presenteranno entro il 15 maggio 2018, utilizzando i moduli che verranno messi a disposizione dall’agente della riscossione entro fine ottobre. Previsto, come lo scorso anno, il pagamento dilazionato, fino a un massimo di cinque rate, con scadenze luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.

L’agente della riscossione, entro il prossimo 31 marzo, invierà ai debitori per posta ordinaria l’avviso su eventuali carichi affidati entro il 30 settembre 2017 per i quali non è ancora stata notificata la cartella esattoriale. Poi, dopo aver ricevuto le domande di ammissione, entro il 30 giugno 2018 comunica le somme dovute, l’importo delle singole rate, con giorno e mese di scadenza.

La presentazione della domanda di ammissione alla rottamazione bis comporta la sospensione del pagamento di eventuali versamenti rateali in corso. Contrariamente a quanto successo lo scorso anno, sono ammessi alla rottamazione bis anche coloro che hanno sospeso un piano rateale in essere.

=> Cartella esattoriale, nuovo modello da luglio

Riammissione rottamazione 2016

Coloro che avevano fatto domanda di ammissione alla rottamazione prevista dal dl 193/2016 (il collegato alla finanziaria dell’anno scorso), ma poi non hanno pagato la rata di luglio (adempimento che di fatto comportava l’adesione definitiva alla definizione agevolata), oppure quella successiva di settembre 2017 (nel caso di pagamento rateale), possono rientrare nella rottamazione 2016. In pratica, sono stati riaperti i termini per mettersi in regola con i pagamenti arretrati, fino al 30 novembre 2017.

Attenzione: in questo caso non si aderisce alla rottamazione bis, ma si rientra in quella dello scorso anno, e di conseguenza si possono determinare due diversi casi:

  • chi aveva optato per il pagamento in un’unica soluzione, e poi non ha pagato il relativo importo in luglio, può pagare entro il 30 novembre completando così il percorso di definizione agevolata;
  • chi aveva scelto il pagamento rateale, deve pagare entro fine novembre le rate di luglio, settembre e novembre, e proseguire poi con i termini previsti dal piano (nel caso in cui le rate previste fossero cinque, pagherà il 70% della somma entro il 30 novembre, e il restante 30 suddiviso fra aprile e settembre 2018.

Il riferimento è il comma 1 dell’articolo 1 del decreto 148/2017, che appunto prevede la riapertura dei termini per le rate di luglio e settembre fino al prossimo 30 novembre.

C’è poi una proroga specificamente destinate alle università che hanno aderito alla definizione agevolata dello scorso anno: la rata in scadenza novembre 2017 slitta di un anno, va pagata entro il novembre 2018.

Piani di rateazione concessi entro il 31 dicembre 2016

Anche questa è sostanzialmente una misura che allenta i paletti previsti dalla rottamazione 2016, inserendo una nuova categoria di contribuenti, e consentendo loro di aderire entro la fine del 2017. La legge dell’anno scorso impediva l’accesso a coloro che avevano piano di rateazione in essere al 24 ottobre 2016 e non avevano pagato tutte le rate scadute il 31 dicembre 2016. Anche per questi contribuenti, si apre una nuova finestra. Per rientrare nella rottamazione, devono:

  • presentare domanda entro il 31 dicembre 2017: la modulistica da utilizzare sarà pubblicata entro il 31 ottobre dall’Agente della riscossione (che, lo ricordiamo, dallo scorso luglio è direttamente l’Agenzia delle Entrate, tramite apposita struttura).
  • Effettuare i pagamenti, con le seguenti scadenze: in unica soluzione, entro il 31 maggio 2018, l’importo delle rate scadute e non pagate. Il  mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo determina automaticamente l’improcedibilità dell’istanza. In un numero massimo di tre rate, con  scadenze nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018, le rate scadute e non pagate e poi, a decorrere dal 1° agosto 2017, i relativi interessi.

Nel presentare la domanda il contribuente indica il numero di rate che intende utilizzare. L’Agente della riscossione entro il 31 marzo 2018 risponde comunicando l’importo da saldare entro il 31 maggio, ed entro il 31 luglio l’ammontare complessivo delle somme dovute, le relative rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.