Tratto dallo speciale:

Assunzioni agevolate al Sud, studi esclusi

di Noemi Ricci

27 Aprile 2017 10:30

Sentenza di Cassazione esclude i professionisti dagli sgravi contributivi per nuove assunzioni nel Mezzogiorno.

Lo sgravio contributivo previsto per le nuove assunzioni effettuate nel Mezzogiorno ai sensi dell’art. 3, co. 5 della L. 448/98, prorogato dall’art. 44, co. 1 della L. 448/2001, è riservato esclusivamente agli imprenditori mentre ne restano esclusi i professionisti. A chiarire l’interpretazione letterale della legge è stata la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 9382/2017.

=> Assunzioni agevolate giovani, esonero contributi Sud

Si tratta della decontribuzione integrale (100%) dei contributi dovuti all’INPS per un periodo di tre anni dalla data di assunzione del lavoratore, purché assunto stabilmente (tempo indeterminato) con incremento dell’organico ed effettivamente impiegato da datori di lavoro privati od enti pubblici economici dell’area geografica del Sud.

Il richiamo esplicito ai soli imprenditori è contenuto nel comma 6 dell’art. 3, della L. 448/98, che riportiamo di seguito:

Art. 3.
(Incentivi per le imprese)

6. Le agevolazioni previste dal comma 5 si applicano a condizione che:

  • a) l’impresa, anche di nuova costituzione, realizzi un incremento del numero di dipendenti a tempo pieno e indeterminato. Per le imprese già costituite al 31 dicembre 1998, l’incremento è commisurato al numero di dipendenti esistenti a tale data;
  • b) l’impresa di nuova costituzione eserciti attività che non assorbono neppure in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie;
  • c) il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel corso del periodo agevolato;
  • d) l’incremento della base occupazionale venga considerato al netto delle diminuzioni occupazionali in società controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto e, in caso di affidamento da parte di amministrazioni pubbliche di servizi o di opere in concessione o appalto, al netto del personale comunque già occupato nelle medesime attività al 31 dicembre dell’anno precedente;
  • e) i nuovi dipendenti siano iscritti nelle liste di collocamento o di mobilità oppure fruiscano della cassa integrazione guadagni nei territori di cui al comma 5;
  • f) i contratti di lavoro siano a tempo indeterminato;
  • g) siano osservati i contratti collettivi nazionali per i soggetti assunti;
  • h) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;
  • i) siano rispettati i parametri delle prestazioni ambientali come definiti dall’articolo 6, comma 6, lettera f), del decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni.

=> Assunzioni agevolate 2017: guida agli incenti

Nel caso in oggetto, i giudici di Cassazione hanno quindi dato ragione all’INPS e alla sua pretesa di recupero dei contributi non versati dal 1999 al 2002 da un professionista titolare di studio di commercialista, non dotato dei requisiti di impresa che la legge richiede ai fini del godimento dell’agevolazione.

.