Detrazione IVA, rileva l’attività d’impresa

di Noemi Ricci

23 Agosto 2019 12:00

La sentenza della Cassazione che conferma: ai fini della detraibilità IVA rileva l’attività effettivamente esercitata dall'impresa e non quella definita nello statuto.

La Corte di Cassazione (sentenza n. 7654/2017) precisa l’ambito di applicazione della detraibilità IVA: in materia di imposta sul valore aggiunto, per valutare la detraibilità o l’indetraibilità di determinate operazioni nel calcolo del pro-rata, occorre considerare l’attività effettivamente svolta dall’impresa, indipendentemente da quanto indicato nell’oggetto sociale della stessa. Questo perché in materia rileva il volume d’affari del soggetto passivo e, dunque, va considerata l’attività esercitata in concreto dall’impresa e non quella previamente e formalisticamente definita dall’atto costitutivo.

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Il caso

Il caso in esame riguardava una società avente come oggetto sociale la prestazione di attività turistico-alberghiere, la quale effettuava operazioni di finanziamento senza applicare il criterio del pro-rata utile per stabilire la percentuale di indetraibilità dell’IVA sugli acquisti. L’Agenzia delle Entrate aveva quindi emesso un avviso di accertamento per indebita detrazione ai fini IVA motivato dal fatto che in realtà la società, effettuando operazioni di finanziamento non rientranti tra quelle contemplate dal comma 4, articolo 19, Dpr 633/1972, visto anche il rapporto tra l’ammontare delle operazioni esenti compiute e il volume di affari avrebbe dovuto applicare il pro-rata di indetraibilità.

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Le sentenze di primo e secondo grado avevano dato ragione al contribuente, ritenendo che le operazioni di finanziamento dovessero essere considerate operazioni occasionali e accessorie all’oggetto sociale, nonché compiute nei confronti di società facenti parte del gruppo.

La Corte di Cassazione ha invece ribaltato il verdetto dando ragione all’Amministrazione finanziaria, ritenendo che l’esclusione di tali operazioni fosse stata ammessa dai giudici di primo e secondo grado facendo riferimento all’attività propria della società, prevista dall’atto costitutivo e non a quella effettivamente esercitata dalla società stessa, confermando così l’orientamento già espresso con la sentenza n. 4613/2016.