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Investimenti imprese, come funziona l’interpello

di Barbara Weisz

16 Maggio 2016 16:09

Presentazione domanda, tempistiche, requisiti piano investimenti, documentazione: decreto ministeriale sull'interpello per investmenti imprese superiori ai 30 milioni previsto dalla Riforma Fiscale.

Investimenti ammessi e caratteristiche, modalità e tempistiche con cui avviene l’assistenza fiscale: tutte le istruzioni operative per i nuovi investimenti imprese in Italia e vogliono accedere all’interpello previsto dal Decreto Internazionalizzazione attuativo della Riforma Fiscale sono contenute nel decreto ministeriale dell’Economia dello scorso 29 aprile pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 12 maggio. Riguarda le imprese che presentano un piano di investimento per la realizzazione di “un’iniziativa economica avente carattere duraturo”, oppure di “ristrutturazione, ottimizzazione od efficientamento di un complesso aziendale già esistente”, o ancora di “iniziative dirette alla partecipazione al patrimonio dell’impresa”. I nuovi investimenti imprese devono avere “ricadute occupazionali significative in relazione all’attività in cui avviene” e la “realizzazione può avere carattere pluriennale”.

=> Internazionalizzazione imprese: nuova fiscalità 2015-2016

Normativa

Il riferimento legislativo è l’articolo 2 del decreto 147/2015, che riguarda investimenti imprese non inferiori ai 30 milioni di euro. Prevede che le imprese possano presentare un’istanza di interpello sul trattamento fiscale da applicare all’investimento, alle eventuali operazioni straordinarie previste, e sulla valutazione di norme relative all’abuso del diritto o all’elusione fiscale. La risposta del Fisco costituisce una sorta di accordo fra le parti, che mette al riparo l’impresa da qualsiasi atto impositivo o sanzionatorio difforme da quanto previsto dalla risposta all’interpello. Si tratta quindi di uno strumento utilizzabile per effettuare investimenti e applicare le regole fiscali e societarie, spesso complesse, in completa collaborazione con il Fisco, che fornisce all’impresa completa certezza del diritto.

Investimenti

Ecco gli investimenti che possono formare oggetto di interpello:

  • realizzazione di nuove attività economiche o ampliamento di attività preesistenti;
  • diversificazione della produzione di unità produttiva esistente;
  • ristrutturazione di un’attività economica esistente per consentire all’impresa il superamento o la prevenzione di una situazione di crisi;
  • operazioni aventi ad oggetto le partecipazioni in un’impresa.

Per determinare il valore minimo di 30 milioni di euro bisogna tenere in considerazione tutte le risorse finanziarie, anche di terzi, necessarie all’impresa per l’attuazione del piano di investimento. Nei casi di gruppi di società o raggruppamenti di imprese, si considera il valore complessivo dell’investimento unitario, dato dalla somma del valore dei singoli investimenti di tutti i soggetti partecipanti all’iniziativa. L’impresa deve precisare nell’istanza di interpello il metodo prescelto per la quantificazione monetaria.

Domanda di interpello

La domanda di interpello va indirizzata all’Agenzia delle Entrate, in carta libera, via raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure via PEC, posta elettronica certificata. Se l’investimento è realizzato da un gruppo di imprese, viene conferito mandato speciale a una delle imprese del gruppo. I dettagli (ad esempio, l’indicazione dell’ufficio competente delle Entrate a cui inviare l’interpello) saranno contenuti in un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Il decreto dettaglia comunque una serie di elementi che devono essere inseriti nell’istanza:

  • denominazione dell’impresa, elementi identificativi del legale rappresentante, sede legale o domicilio fiscale, codice fiscale o partita IVA o altro codice di identificazione dell’impresa, indicazione dei recapiti, anche telematici, del domiciliatario per la procedura di interpello presso il quale inoltrare le comunicazioni attinenti alla procedura. Nel caso di più soggetti, l’istanza deve contenere gli elementi identificativi di  tutte le imprese partecipanti all’investimento;
  • descrizione dettagliata del piano di investimento: ammontare, metodologia seguita per la quantificazione, tempi e modalità di realizzazione, ricadute occupazionali;
  • specifiche disposizioni tributarie di cui si chiede l’interpretazione o in relazione alle quali si chiede di valutare l’eventuale abusività delle  operazioni connesse al piano di investimento, le specifiche disposizioni antielusive delle quali si chiede la disapplicazione e gli specifici regimi o istituti ai quali si chiede di avere accesso:
  • esposizione chiara del trattamento fiscale che il contribuente ritiene corretto, esplicitando soluzioni e comportamenti che l’impresa intende adottare in relazione all’attuazione;
  • sottoscrizione dell’istanza o del legale rappresentante.

Alla domanda va allegata tutta la documentazione utile ai fini della risposta. Importante: la presentazione dell’istanza di interpello non ha effetto su scadenze tributarie e non comporta sospensione di termini di prescrizione.

Cause di inammissibilità

Se l’istanza è completamente priva degli elementi identificativi dell’impresa e della descrizione del piano di investimento (articolo 3, comma 2, lettere a,b, del decreto ministeriale), e non viene fornita la necessaria integrazione entro 30 giorni, è inammissibile. Altre cause di inammissibilità:

  • se è inviata oltre la scadenza dei termini per le disposizione tributarie di cui si chiede interpretazione;
  • se la questione in oggetto è già stata sottoposta a parare, a meno che non intervengano nuovi elementi;
  • se riguarda questioni oggetto di altri altri accordi preventivi per le imprese con attività internazionale (previsti dall’articolo 31 ter del dlgs 147/2015);
  • se riguarda questioni su cui sono già in corso attività di controllo delle quali l’impresa è formalmente a conoscenza.

=> Accordi preventivi imprese con attività internazionali

L’Agenzia delle Entrate risponde entro 120 giorni, prorogabili di ulteriori 90 giorni se è necessaria nuova documentazione. Attenzione: se non arriva la risposta entro i previsti 120 giorni, scatta una sorta di silenzio assenso, per cui viene ritenuta valida l’interpretazione alle norme proposta dal contribuente. L’Agenzia delle Entrate può invitare l’impresa a un colloquio per fornire chiarimenti, oppure recarsi nei locali dell’impresa (previo appuntamento). Quando il Fisco chiede documentazione integrativa, si possono verificare due casi:

  • se le integrazioni riguardano gli elementi identificativi dell’impresa o la descrizione del piano di investiento, vanno forniti entro 30 giorni. Come detto, in caso contrario scatta l’inammissibilità dell’interpello;
  • in tutti gli altri casi, l’impresa ha un anno di tempo per integrare la documentazione. Decorso questo tempo, l’Agenzia delle Entrate prende atto della rinuncia all’interpello, effettuando relativa notificazione.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate è vincolante per il piano di investimento a cui si riferisce, finché restano invariate le circostanze di fatto e di diritto sulla base delle quali è stata resa (per verificare eventuali cambiamenti, il Fisco può effettuare i normali controlli). Qualsiasi atto impositivo contrario alla risposta fornita con l’interpello è automaticamente nullo. Le imprese che formulano interpello e si attengono ai contenuti della risposta, possono accedere al regime di adempimento collaborativo previsto sempre dalla Riforma Fiscale (articoli da 3 a 7 dlgs 128/2015).