Regolamento eIDAS: cosa sapere

di Francesca Vinciarelli

26 Aprile 2016 10:12

Le cose da sapere sul Regolamento eIDAS, le nuove regole UE che rappresentano un passo decisivo per il via definitivo ad un mercato unico digitale Europeo.

Si applicherà a decorrere dal 1° luglio 2016 il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio UE in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, noto con l’acronimo di eIDAS – electronic IDentification Authentication and Signature (eTS – electronic Trust Services), che stabilisce le condizioni per il riconoscimento reciproco tra gli Stati Membri in ambito di identificazione elettronica e le regole comuni per le firme elettroniche, l’autenticazione web e i relativi servizi fiduciari per le transazioni digitali.

=> Mercato unico digitale intra-UE: le nuove regole

Fondamentalmente, si tratta di estendere il regime transfrontaliero previsto per merci e persone anche ai documenti, attraverso procedure comuni di scambio e validazione elettronica, un passo decisivo per il via definitivo ad un mercato unico digitale Europeo.

Regolamento eIDAS

  • Abroga direttamente la direttiva 1999/93/CE e per la sua specifica natura giuridica di rango superiore alla normativa primaria e secondaria nazionale, risulta immediatamente applicabile nell’ordinamento interno;
  • è composto da 52 articoli, è suddiviso in due macro-aree di azione (identificazione elettronica e Servizi Fiduciari);
  • si applica direttamente senza la necessità di recepimento, abrogando automaticamente le eventuali norme nazionali che contraddicono il Regolamento;
  • le regole sono comuni a tutti i 28 Stati membri;
  • in Italia il Regolamento eIDAS sarà recepito nel CAD, il Codice dell’Amministrazione Digitale, che verrà opportunamente modificato dal Legislatore italiano per coordinarlo con le Regole comunitarie;
  • modifica le Regole Tecniche nazionali che scaturiscono dal CAD (oltre 50) togliendo il potere della regolamentazione tecnica agli enti nazionali e la spostano sugli enti di standardizzazione (ETSI e CEN), che si occuperanno di riscriverle;
  • le Regole UE non modificano l’intero scenario, ma rappresentano un’evoluzione delle precedenti, come ad esempio i formati di firma elettronica avanzata (CAdES, PaDES e XadES);
  • alcune aree sono ancora in fase di regolamentazione da parte dell’UE, come le risorse finanziarie adeguate e/o su un’assicurazione per la gestione della responsabilità civile per danni da parte del prestatore di servizi fiduciari; l’articolo 30 Certificazione dei dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata, gli standard per i servizi di recapito certificato (simili alla nostra PEC) e per la conservazione di firme, sigilli e certificati digitali, lo standard per la qualifica del servizio fiduciario di creazione, verifica e convalida di firme elettroniche e molto altro;
  • il mercato italiano dei servizi fiduciari è il più importante tra i 28 Stati membri (compresa la PEC e la conservazione digitale), pertanto il nuovo mercato unico digitale europeo può rappresentare per le nostre imprese un vantaggio competitivo che può essere speso adeguatamente all’estero.

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