Tratto dallo speciale:

Guida alle procedure cautelari ed esecutive

di Noemi Ricci

15 Gennaio 2020 08:33

Guida alle procedure cautelari (fermo e ipoteca) ed esecutive (pignoramento) che può avviare l'agente della riscossione in caso di contribuenti inadempienti.

Per i contribuenti che non pagano tasse e tributi, sono previste procedure cautelari (fermo e ipoteca) ed esecutive (pignoramento) avviate dall’ente di riscossione, che è obbligato ad avvisare preventivamente il contribuente con apposite comunicazioni.

Tempistiche

Trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella senza che il cittadino abbia provveduto al pagamento o abbia ottenuto una rateizzazione o, in alternativa, che sia intervenuto un provvedimento di sospensione o annullamento del debito, l’agente della riscossione attiva le procedure previste dalla legge per tutelare e riscuotere il credito degli enti che le hanno affidato l’incarico di recuperare le somme dovute.

=> Mancata notifica della cartella: come tutelarsi?

Fermo Amministrativo

Tra le procedure cautelari rientra il fermo amministrativo, ovvero l’atto con cui si dispone il blocco dei veicoli intestati al debitore. Tale procedura prevede che l’Agente della riscossione invii una comunicazione di preavviso di fermo amministrativo, con la quale invita il contribuente a mettersi in regola nei successivi 30 giorni e lo informa che, in caso di mancato pagamento, procederà all’iscrizione del fermo sul veicolo corrispondente alla targa indicata presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

=> L'impugnazione di un fermo amministrativo su beni mobili

Sono tutelati dal fermo amministrativo i veicoli per i quali è possibile dimostrare, sempre entro i 30 giorni, che sono strumentali all’attività di impresa o della professione esercitata (decreto legge n.69/2013 cd. “decreto del fare” convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013).

Dopo aver saldato integralmente il debito e ottenuto dall’Agente della riscossione il provvedimento di revoca da presentare al PRA, il contribuente può ottenere la cancellazione del fermo. Una sospensione del provvedimento può essere richiesta anche in caso di rateizzazione, al pagamento totale della prima rata del piano di rateizzazione. L’Agente della riscossione rilascerà, infatti, un documento contenente il proprio consenso all’annotazione della sospensione del fermo, che anche in questo caso il debitore dovrà presentare direttamente al PRA. Se il debito non viene saldato, si procede con le procedure esecutive, ovvero il mezzo può essere pignorato e venduto all’asta.

=> Il fermo amministrativo per le auto aziendali

Ipoteca sugli immobili

L’ipoteca sugli immobili fornisce agli enti creditori una forma di garanzia del credito vantato: può essere iscritta in caso di debiti non inferiori a 20mila euro, su uno o più immobili del debitore, per un importo pari al doppio del credito complessivo. Anche in questo caso si procede previo preavviso con il quale il contribuente viene invitato a pagare le somme dovute entro 30 giorni. Se questo non avviene, neanche tramite rateazione, o in mancanza di provvedimenti di sgravio o sospensione, si procede con l’iscrizione dell’ipoteca alla Conservatoria competente.

=> Ipoteca illecita senza contraddittorio

La cancellazione dell’ipoteca avviene solo in caso di saldo integrale del debito. Se invece il debito rimane insoluto o non rateizzato, oppure non è oggetto di provvedimento di sgravio o sospensione – e se il bene rientra nelle condizioni previste dalla legge – Equitalia potrà procedere al pignoramento e alla vendita dell’immobile (procedura esecutiva).

Procedure Esecutive

Dopo aver effettuato il pignoramento, l’Agenzia delle Entrate – riscossione dà avvio alla procedura esecutiva con il pignoramento che può avere a oggetto somme, beni mobili e beni immobili. L’espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell’avviso di intimazione in tutti i casi in cui la notifica della cartella di pagamento sia avvenuta da più di un anno. A partire dalla data di notifica dell’avviso al contribuente restano 5 giorni per saldare il debito, o per chiedere la sua rateizzazione.

=> Cartella annullata: resta il sequestro preventivo

Vendita all’asta

Nel caso in cui, dopo il pignoramento, persista il mancato pagamento, si dà il via alle procedure esecutive per la vendita all’asta dei beni:

  • nei casi previsti dalla legge;
  • se l’importo complessivo del debito è superiore a 120 mila euro;
  • sono passati almeno sei mesi dall’iscrizione di ipoteca senza che il debitore abbia pagato.

Sono tutelati dal pignoramento gli immobili che risultino essere:

  • l’unico immobile di proprietà del debitore;
  • adibiti a uso abitativo con il debitore che vi risiede anagraficamente;
  • non di lusso.

Pignoramento presso terzi

Con il termine “pignoramento presso terzi” si intendono i crediti che il debitore ha verso terzi (conto corrente, stipendio, etc.), oppure beni del debitore che sono in possesso di terzi. Con questa procedura Equitalia richiede a un terzo di versare direttamente quanto dovuto.

Pignoramento stipendi e pensioni

Per il pignoramento di stipendi o pensioni o qualsiasi altra indennità derivante da rapporto di lavoro o di impiego, Equitalia deve rispettare i seguenti limiti:

  • fino a 2.500 euro la quota pignorabile è un decimo;
  • tra 2.500 e 5.000 euro la quota pignorabile è un settimo;
  • sopra i 5.000 euro la quota pignorabile è un quinto.

=> Pignoramento stipendio e pensione: limiti e regole

Pignoramento conti correnti

Il pignoramento sulle somme depositate sul conto corrente non può riguardare l’ultimo stipendio o pensione.