Cassa integrazione straordinaria: cosa cambia con il Jobs Act

di Alessandra Caparello

Pubblicato 7 Gennaio 2016
Aggiornato 8 Gennaio 2016 10:14

Come cambia la CIGS alla luce delle novità introdotte dal Jobs Act: imprese e lavoratori coinvolti, indennità concesse e scadenze.

Il Jobs Act (decreto attuativo n. 148 del 14 settembre 2015) ha modificato la disciplina della cassa integrazione guadagni straordinaria. Tra le novità, valevoli sia per la CIGO sia per la CIGS, c’è l’estensione della tutela per l’apprendistato professionalizzante (istruzioni per gli obblighi contributivi nel Messaggio INPS 24/2016), la revisione di requisiti soggettivi, la durata massima, l’aumento del contributo addizionale in ragione di un crescente utilizzo dei trattamenti e in caso di utilizzo dei contratti di solidarietà il termine di decadenza di 6 mesi entro il quale è ammesso il conguaglio.

=> Jobs Act: cassa integrazione per le piccole imprese

Aziende interessate

L’intervento è riservato a imprese industriali, artigiane, di vigilanza, esercenti attività commerciali e le agenzie di viaggio e turismo (se hanno occupato mediamente più di 50 dipendenti, inclusi apprendisti e dirigenti). Tutte devono aver occupato più di 15 dipendenti nei sei mesi precedenti la richiesta.

Quando opera

Il Dlgs. n. 148/2015 individua tre situazioni in cui può intervenire la CIGS:

  • riorganizzazione aziendale con durata massima di 24 mesi  anche continuativi in un quinquennio;
  • crisi aziendale con durata massima di 12 mesi anche continuativi;
  • contratto di solidarietà di durata massima di 24 mesi anche continuativi, prorogabili fino a 36 mesi per effetto del calcolo nella misura della metà dei primi 24 mesi di intervento.

Lavoratori interessati

Ecco i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato interessati: operai, impiegati, quadri, soci e non soci di cooperative di produzione e lavoro, apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante. Serve un’anzianità lavorativa di 90 giorni sia per la CIGO sia per la CIGS (circolare INPS n.197 del 2 dicembre 2015); nel computo vanno inserite solo le giornate di effettiva presenza sul posto di lavoro (Circolare Ministero del Lavoro n. 24 del 5 ottobre 2015).

Sono esclusi  dalla CIGS i dirigenti, i lavoratori a domicilio, i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di  istruzione secondaria  superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, i lavoratori con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.

Quanto spetta

Il trattamento di integrazione salariale ammonta all’80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non prestate, comprese fra zero e il limite dell’orario contrattuale (può essere anche superiore a 40 settimanali, fermi restando i relativi limiti di legge). L’importo del trattamento non può superare gli importi massimi mensili prefissati, rapportati alle ore autorizzate e concessi per un massimo di dodici mensilità, comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive:

  • 971,71 euro se la retribuzione mensile di riferimento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è pari o inferiore a 2.102,24 euro;
  • 1.167,91 euro se la retribuzione di riferimento è superiore a 2.102,24 euro. 

Gli importi sono da incrementare (art. 2, comma 17, legge 28 dicembre 1995, n. 549) del 20% nelle imprese edili e del lapideo per intemperie stagionali.

=> Integrazione salariale: i chiarimenti del ministero del Lavoro

Dal 1° gennaio di ciascun anno, dal 2016, trattamento e retribuzione di riferimento sono aumentati del 100% rispetto all’aumento da variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati.

Durata CIGS

Il limite massimo complessivo per ciascuna unità produttiva, data sommando trattamenti ordinari e straordinari autorizzati, non può superare i 24 mesi in un quinquennio mobile. 

Procedura di accesso

  1. Informativa sindacale (dipendente dalle cause della sospensione dell’attività, dell’entità, durata e numero di dipendenti coinvolti);
  2. esame dei criteri di scelta dei lavoratori da sottoporre a CIGS;
  3. domanda di concessione CIGS entro 7 giorni dalla conclusione consultazione sindacale o dalla stipula dell’accordo sindacale;
    • decorsi 30 giorni dalla presentazione della domanda al Ministero del Lavoro avviene la sospensione/riduzione di orari dei lavoratori coinvolti;
    • il conguaglio o richiesta di imborso si deve effettuare, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine della concessione. 

Qualora dalla omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o totale del diritto all’integrazione salariale, l’impresa è tenuta a corrispondere loro una somma equivalente all’integrazione salariale non percepita.

L’aliquota di contribuzione ordinaria è pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori per i quali trova applicazione la disciplina delle integrazioni salariali straordinarie, di cui 0,60% a carico dell’impresa o del partito politico e 0,30% a carico del lavoratore.

Per approfondimenti: Circolare INPS n.197/2015Dlgs 148/2015Messaggio INPS 24/2016