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Pensione di reversibilità: casi particolari

di Alessandra Caparello

Pubblicato 15 Luglio 2016
Aggiornato 2 Novembre 2020 07:20

La pensione di reversibilità piena spetta anche nei presunti matrimoni di comodo così come all’ex-coniuge divorziato, ma occorrono specifici requisiti: ultime sentenze.

In questo articolo vediamo una rapida panoramica della normativa vigente e delle ultime sentenze in materia di pensione di reversibilità, che spetta ai familiari superstiti del lavoratore defunto che abbia raggiunto i requisiti previsti.

Importo

L’importo della pensione è variabile in base al numero di beneficiari:

  • 60%: il solo coniuge superstite;
  • 70%: un solo figlio superstite;
  • 80%: coniuge e un figlio / due figli senza coniuge superstite;
  • 100%: coniuge e due figli / tre o più figli.

Beneficiari

  • Coniuge superstite;
  • figli minorenni, inabili, studenti universitari e a carico dei genitori al momento della morte;
  • nipoti alla morte del nonno/nonna a loro totale carico.

Separazione e divorzio

In caso di separazione, scatta la pensione di reversibilità solo se precedentemente era stato riconosciuto al coniuge superstite, dall’autorità giudiziaria, il diritto agli alimenti per precarie condizioni economiche. In caso di divorzio, invece, il diritto scatta:

  • dopo il decesso dell’ex coniuge;
  • purché il coniuge superstite non si sia risposato;
  • purché già si abbia diritto all’assegno di divorzio periodico;
  • purché il rapporto di lavoro da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza di divorzio.

In pratica, l’ex coniuge divorziato può percepire il trattamento se non si è risposato, a patto che il rapporto di lavoro da cui derivi la reversibilità sia anteriore alla sentenza di divorzio. (Cassazione, sentenza n. 9660/2013).

Casi particolari

Nel caso in cui l’ex consorte deceduto si sia risposato, il superstite e l’ex coniuge hanno entrambi diritto alla pensione di reversibilità. In questo caso il trattamento viene ripartito in quote dal tribunale, che tiene conto della durata dei rispettivi matrimoni, dell’ammontare dell’assegno goduto dal coniuge divorziato prima del decesso dell’ex coniuge, delle condizioni dei soggetti coinvolti nella vicenda, della convivenza prematrimoniale del coniuge superstite con il defunto.

La ripartizione deve considerare  anche l’effettiva “comunione di vita” tra defunto e secondo consorte, vista l’equiparazione tra convivenza more uxorio e famiglia legittima. (Tribunale di Roma, sentenza n. 58/2015). Se il giudice si discosta dai parametri base e dà priorità ad altre circostanze deve:

“darne una motivazione esaustiva e logica delle ragioni che lo hanno portato a tale decisione” (Cassazione, sentenza n. 5136/2014).