Riforma del diritto di interpello

di Francesca Vinciarelli

8 Settembre 2015 10:30

Riforma della disciplina degli interpelli: novità soprattutto in termini di certezza dei tempi di risposta.

Tra le misure approvate dall’ultimo Consiglio dei Ministri anche la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, intervento normativo che ora dovrà essere nuovamente esaminato dalle Commissioni competenti di Camera e Senato. Il provvedimento ha come principali obiettivi:

  • l’estensione degli strumenti deflattivi del contenzioso;
  • l’estensione della tutela cautelare al processo tributario;
  • l’immediata esecutività delle sentenze per tutte le parti in caso di contenzioso tributario.

=> Legge Fallimentare: tempi certi e comunicazioni

Disciplina degli interpelli

Per quanto concerne la disciplina degli interpelli, il decreto, in coerenza con quanto disposto dalla legge delega, intende potenziare e razionalizzare tale istituto per garantire ai contribuenti tempi certi sia di risposta da parte del Fisco, che di applicazione dei pareri che vengono forniti. Le categorie di interpello individuate sono quattro:

  • ordinario. Qui vengono recepite le indicazioni delle Commissioni parlamentari e la proposizione di un’istanza di interpello ordinario può essere declinata o come già attualmente, o dando rilievo più all’obiettiva incertezza sulla qualificazione della fattispecie che all’interpretazione delle norme di legge invocate dal contribuente nel caso concreto;
  • probatorio;
  • anti abuso;
  • disapplicativo.

=> La nuova mediazione tributaria

Tempi certi di risposta

I tempi di risposta per gli appelli ordinari passano da 120 giorni a 90 giorni, per tutte le altre tipologie i tempi di risposta sono fissati a 120 giorni. In caso di mancata risposta entro i termini previsti dalla legge, vige la regola del silenzio-assenso che rende valida la soluzione prospettata dal contribuente. La risposta all’interpello, scritta e motivata, vincola l’Amministrazione finanziaria con esclusivo riferimento alla questione trattata e limitatamente al richiedente. Nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria non sia in grado di fornire una risposta all’interpello sulla base dei documenti allegati e quindi chieda un’integrazione della documentazione, il termine per la risposta diventa scende a 60 giorni per tutti gli interpelli.

Fonte Consiglio dei Ministri.