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Stipendi tracciabili: casi particolari

di Barbara Weisz

2 Luglio 2018 12:00

Divieto stipendi in contanti dal primo luglio 2018 per retribuzioni di qualsiasi importo, esclusi anticipi cassa per fondo spese: regole, controlli e sanzioni.

La Legge di Stabilità 2018 ha introdotto il divieto di pagare gli stipendi in contanti a partire dal primo luglio 2018. La norma riguarda i rapporti di lavoro subordinato, le collaborazioni coordinate e continuative, i contratti di lavoro delle cooperative. Si parla specificamente di retribuzione, di conseguenza non riguarda gli anticipi per fondo spese, per i quali restano i normali adempimenti di rendicontazione.

I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato

Voci tracciabili

L’obbligo di stipendi tracciabili riguarda tutti i compensi sopra descritti, indipendentemente dalla loro entità: non sono fissati limiti al di sotto dei quali è possibile pagare in contanti. Per essere chiari: il tetto ai pagamenti in contanti, pari a 3mila euro, non riguarda le retribuzioni, che devono sempre essere tracciabili.

Tuttavia, le somme che l’azienda anticipa al dipendente a titolo di fondo spese sono escluse dall’obbligo di tracciabilità per le retribuzioni previsto dalla Legge di Stabilità e di conseguenza possono essere pagate in contanti: è una delle precisazioni fornite dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro lo scorso 31 gennaio.

Controlli

Una eventuale limitazione all’applicabilità del regime di tracciabilità potrebbe comunque dar luogo a comportamenti elusivi, cioè ad una frazionabilità in periodi inframensili della retribuzione per evitare l’assoggettamento all’obbligo. Per accertare il rispetto delle regole, verranno adottate «opportune procedure per assicurare accertamenti rapidi ed esaustivi», probabilmente anche con la collaborazione del sistema bancario e postale.

Metodi ammessi

I metodi di pagamento previsti per la retribuzione, in base a quanto previsto dal comma 910 della manovra, sono i seguenti:

  • bonifico sul conto corrente,
  • strumenti di pagamento elettronico,
  • pagamento in contanti presso sportelli bancari o postali,
  • assegni consegnati direttamente al lavoratore o, in caso di comprovato impedimento, a un suo delegato (l’impedimento si intende automaticamente comprovato quando il delegato è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, di età non inferiore a sedici anni).

Per strumenti di pagamento elettronici, specifica l’Ispettorato del Lavoro, si intende:

ogni forma di pagamento che, utilizzando il sistema informatico, consente di accreditare somme di denaro come avviene, ad esempio, quando si effettua una ricarica di una carta di credito prepagata.

Nel caso in cui il datore di lavoro voglia pagare lo stipendio in contanti, deve comunque farlo effettuando il pagamento attraverso uno sportello bancario o di Poste Italiane, non consegnando direttamente i soldi al lavoratore.

Sanzioni

Ricordiamo che la manovra prevede, in caso di mancato rispetto delle norme sul divieto di pagamento delle retribuzioni in contanti a partire dal luglio 2018, una sanzione da mille a cinquemila euro.