Ispezioni fiscali: valide anche se basate su informazioni anonime

di Francesco Mantica

Pubblicato 12 Ottobre 2011
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:45

Con una sentenza di fine settembre la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittime le ispezioni della Guardia di finanza basate su informazioni anonime. La sentenza arriva a seguito di un ricorso sulla validità  di alcune ispezioni operate dalle Fiamme Gialle. Nello specifico, l’accesso degli agenti era stato contestato perché avvertiti da informatori anonimi e perché erano stati in ispezione per un tempo superiore a quello prescritto dalla legge.

La Corte ha riconosciuto ragione all’azienda sul primo punto, perché è facoltà  del giudice tributario controllare la congruità  degli elementi forniti di valenza indiziaria che hanno dato luogo all’atto autorizzativo del PM, “non riconoscendo come tali le informazioni anonime e dichiarando illegittima l’autorizzazione ispettiva fondata in via esclusiva su tali informazioni“.

Rispetto al secondo punto, invece, secondo la Corte l’irregolarità  delle ispezioni non è soggetta a sanzioni particolari. In questo caso l’unica possibilità  del contribuente è quella di rivolgersi al Garante, che in seguito alla segnalazione esercita i poteri istruttori necessari richiamando gli uffici al rispetto di quanto previsto dalla legge. In casi di riscontro di eventuali comportamenti irregolari, la segnalazione verrà  poi trasmessa agli organi dirigenziali per l’avvio di un eventuale procedimento disciplinare.

La sentenza è particolarmente importante perché le informazioni anonime sono una fonte notevole di informazioni per quanto concerne fisco ed evasione. Togliere alla Guardia di finanza uno strumento di questo tipo significa privarla di un validissimo strumento di indagine; è anche vero, però, che la legge prevede il requisito dei “gravi indizi” per far scattare l’autorizzazione da parte della Procura e la Corte ha tenuto conto anche di questo (non secondario) particolare nella valutazione del ricorso presentato.