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Credito al Consumo: le nuove direttive per fidi e prestiti

di Alessandra Gualtieri

Pubblicato 6 Luglio 2011
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:45

Il primo giugno 2011 è entrata in vigore il nuovo quadro normativo sul credito al consumo, volto a garantire maggiore trasparenza sulle operazioni bancarie e finanziarie a tutela dei consumatori.

Il decreto legislativo 141/2010 (che recepisce la direttiva europea 2008/48/CE), il Decreto del Ministero del Tesoro del 3 febbraio 2011 e il provvedimento di Bankitalia del 9 febbraio 2011 hanno aggiornato i riferimenti legislativi in materia, armonizzando la normativa vigente applicata ai contratti di credito al consumo, ossia: Prestiti personali (finanziamenti per i quali non è richiesta motivazione esplicita, con versamento dell’importo al richiedente, con scadenza fissa e numero di rate prestabilite); prestiti finalizzati (crediti collegati, cioè connessi a un contratto di acquisto di un bene o servizio e in genere versati al venditore); credito rotativo (fido di tipo revolving, variabile nell’importo e nelle rate); cessione del quinto dello stipendio (prestiti personali per dipendenti pubblici e privati, con rate pagate dal datore di lavoro e trattenute dalla busta paga).

In linea di massima, ecco le novità  per quanto riguarda gli obblighi cui sono chiamati (obbligatoriamente ormai da un mese) banche, finanziarie e istituti di credito nei confronti dei clienti, potenziali o già  acquisiti:

  1. Istituti finanziari e banche hanno ora l’obbligo di fornire, come foglio informativo personalizzato, il modulo europeo IEBCC (Informativa europea di base sul credito ai consumatori) con tutti i dati chiave del prestito.
  2. Tutte le informazioni sulle offerte devono essere facilmente comparabili con quelle di altri istituti e pertanto devono indicare tutti i costi in maniera chiara ed inequivocabile.
  3. I clienti devono poter ricevere una copia del contratto prima della firma.
  4. Il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) deve ora contenere tutte le voci accessorie di spesa: polizze assicurative, imposta di bollo, commissioni di incasso della rata mensile, spese di gestione, spese di istruttoria e apertura della pratica, ecc.
  5. Il diritto di recesso senza spese aggiuntive o penali, deve essere garantito entro 14 giorni dalla stipula del contratto, rimborsando solo gli interessi già  maturati. Il medesimo diritto vale anche per l’eventuale polizza assicurativa sottoscritta contestualmente.
  6. L’estinzione anticipata deve prevedere penali con soglia massima dell’1% del capitale rimborsato, per debiti estinti a più di un anno dal termine del piano di ammortamento. La soglia limite scende allo 0,50% se mancano meno di 12 mesi.
  7. L’interruzione del piano di ammortamento senza penali è possibile in qualunque momentopurchè si dimostri il grave inadempimento da parte della banca, ottenendo anche il rimborso della somma pagata fino a quel momento.