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Redditometro: presunzione reddituale per spese sostenute

di Nicola Santangelo

Pubblicato 27 Ottobre 2010
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:45

Cambia il redditometro e viene meno l'esame della disponibilità  dei beni o servizi ritenuti indicatori di capacità  contributiva.

Fino ad oggi si sono considerati nella disponibilità  delle persone fisiche i beni individuati nella tabella ministeriale del 1992 utilizzati a qualsiasi titolo o per i quali sono stati sostenuti i relativi costi ovvero quei servizi ricevuti.
Questo perché si partiva del presupposto che la proprietà  o il solo uso del bene riconduceva ad una capacità  contributiva all'utilizzatore misurata dalla suddetta tabella ministeriale. Tale valore incideva sul reddito sintetico in base a percentuali anche nel caso la proprietà  fosse stata di terzi.

Il nuovo accertamento sintetico, invece, si riferisce alle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta. Tramonta così la condizione della proprietà  e quella del possesso.

Può accadere, tuttavia, che il contribuente evidenzi che la disponibilità  dei beni o dei servizi individuati non abbia generato alcuna spesa. Tale dichiarazione devierà  il controllo su terzi nella qualità  di soggetti che hanno sopportato i costi.

Il contribuente, infatti, dovrà  fornire le opportune prove in merito all'effettivo sostenimento da parte di terzi che gli permetteranno di dirottare la presunzione reddituale verso altri. Ciò determinerà  l'inevitabile coinvolgimento di terzi.

L'Agenzia delle Entrate, dopo avere acquisito la documentazione del contribuente, la esaminerà , oltre che per procedere o meno con l'accertamento, anche per valutare la complessiva posizione fiscale dell'eventuale contribuente correlato al soggetto selezionato in quanto è risultato aver effettivamente sostenuto gli esborsi o le spese di gestione.

Qualora – continua l'Agenzia delle Entrate – emergano elementi di certa e concreta rilevanza fiscale a carico di detti contribuenti, anche a seguito dell'acquisizione di ulteriori informazioni reperibili con gli strumenti informatici a disposizione o presenti in ufficio, si procederà  all'inserimento delle relative posizioni sul piano dei controlli.