Esonero emissione scontrini e ricevute fiscali

di Nicola Santangelo

Pubblicato 1 Febbraio 2010
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:45

La legge Finanziaria 2005 ha introdotto per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione la possibilità  di trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi. Viene in tal modo esonerata l'impresa che aderisce all'opzione dall'emissione dello scontrino e della ricevuta fiscale, fermo restando l'obbligo di emissione della fattura se richiesta dal cliente.

Per poter fruire di tale agevolazione è necessario che l'impresa abbia una pluralità  di punti vendita. Deve, inoltre, rispettare determinate caratteristiche dimensionali: medie strutture di vendita aventi superfici comprese tra 150 mq e 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e tra 250 mq e 2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti; grandi strutture di vendita aventi superfici superiori ai limiti precedenti. Per struttura di vendita si intende l'area destinata alla vendita dei beni.

L'agevolazione si considera estesa anche alle grandi imprese che svolgono prestazioni di servizi o attività  di somministrazione di alimenti e bevande.

Per la precisione le imprese che aderiscono all'opzione e quindi intendono trasmettere per via telematica l'ammontare giornaliero dei corrispettivi non hanno l'obbligo di installare e utilizzare i misuratori di cassa né di osservare tutte le attività  connesse. La trasmissione dei valori dovrà  avvenire mensilmente in particolare entro giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.

La trasmissione dei dati si considera effettuata nel momento in cui l'Agenzia delle Entrate completa la procedura di ricezione del file.

La scelta dell'opzione è annuale e si rinnova tacitamente.