Mobbing e PA: la tutela delle condizioni di lavoro del dipendente pubblico

di Roberto Grementieri

4 Dicembre 2008 09:00

Con la direttiva 24 marzo 2004, il Dipartimento della Funzione pubblica intende realizzare misure adeguate per mantenere il benessere fisico e psicologico delle persone sul luogo di lavoro

Tali momenti di contrasto vengono corredati dalla previsione di interventi formativi e informativi tesi a favorire la cultura del rispetto tra le persone, in particolare con riguardo alla formazione dei neo-assunti. Punto centrale del codice è il consulente di fiducia. Trattasi di un soggetto al quale vengono affidati compiti assai importanti, quali, ad esempio, presentare una relazione annuale agli organi regionali, promuovere azioni indirizzate a perseguire un clima idoneo ad assicurare la pari dignità e libertà delle persone, partecipare alle iniziative di formazione promosse dall’ente, formulare pareri nell’ambito delle procedure che vengono avviate a seguito di segnalazioni di casi di molestia o violenza.

Il consulente deve informare il dipendente dei suoi diritti, compresa l’azione giudiziale, con particolare attenzione a quella penale, nel rispetto delle parti in causa e della loro privacy. Il contatto tra dipendente vittima e consulente può essere anche solo verbale; quest’ultimo procede quindi a prendere in carico il caso, entro il termine di trenta giorni, suggerendo se necessario l’intervento di altri esperti per formulare il proprio giudizio sulla scorta di pareri qualificati. Può sentire l’autore dei comportamenti e acquisire eventuali testimonianze e in questo senso è chiamato anche in un ruolo di concreta mediazione che può manifestarsi anche in incontri tra gli interessati e in conseguenti tentativi di conciliazione.

Il dipendente molestato, inoltre, può richiedere l’assistenza delle RSU aziendali. Qualora l’attivazione del consulente non sia tale da consentire una risoluzione del problema, nel caso in cui il dipendente abbia presentato una denuncia scritta, i Responsabili dell’Organizzazione del personale della Giunta e del Consiglio promuovono gli accertamenti preliminari ed avviano il procedimento disciplinare previsto dalla normativa vigente. Il codice ha stabilito, infine, che l’amministrazione, accertata la fondatezza della segnalazione, deve farsi carico di tutelare la vittima da qualsiasi forma di ritorsione e vigilare sull’effettiva cessazione dei comportamenti molesti.

Concludendo, nonostante le importanti esperienze maturate in questi ultimi anni, la Pubblica Amministrazione non sempre ha dato attuazione ai principi generali enunciati ed anche quando ciò è accaduto l’attuazione pratica, sfortunatamente, non sempre ha prodotto gli effetti sperati.