Malattia dipendenti pubblici: la nuova disciplina

di Roberto Grementieri

25 Settembre 2008 09:00

Nel decreto legge n. 112 del 2008 sono state indicate una serie di nuove normative che puntano a rendere maggiormente efficienti le Pubbliche Amministrazioni. Tra queste un nuovo articolo in materia di assenza per malattia

La norma risponde ad un criterio di efficienza ed economicità poiché impedisce che le amministrazioni possano considerare l’assenza dal servizio come presenza ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa.
Essa riguarda tutte le assenze, con esclusione di quelle individuate nel medesimo comma 5, le quali non possono comunque tradursi in una penalizzazione per il dipendente (maternità, compresa l’interdizione anticipata dal lavoro, e paternità, permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l’espletamento delle funzioni di giudice popolare, assenze previste dall’articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000 n. 53, e per i portatori di handicap grave i permessi di cui all’articolo 33, commi 6 e 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104).

Nell’interpretazione della disposizione particolare significato assume la parola distribuzione, dovendosi qui far riferimento a quelle somme che sono destinate ad essere distribuite mediante contrattazione integrativa, vale a dire alle somme destinate a remunerare la produttività, l’incentivazione ed i risultati. In altre parole, la norma vincola le amministrazioni in sede negoziale e, in particolare, in sede di contrattazione integrativa impedendo di considerare allo stesso modo la presenza e l’assenza dal servizio ai fini dell’assegnazione di premi di produttività o di altri incentivi comunque denominati, delle progressioni professionali ed economiche, dell’attribuzione della retribuzione di risultato per i dirigenti.
Restano comunque fermi gli ordinari principi applicabili in materia: la norma, infatti, non intende in alcun modo introdurre degli automatismi legati alla presenza in servizio.

In altre parole, la nuova previsione legislativa non vuole derogare alla natura e ai contenuti dei progetti e dei programmi di produttività e alla conseguente necessità di valutare comunque l’effettivo apporto partecipativo dei lavoratori pubblici coinvolti negli stessi, attraverso l’introduzione di un nuovo criterio, automatico e generalizzato, di erogazione dei relativi compensi incentrato sulla sola presenza in servizio. Neppure tale criterio può ritenersi valido ed efficace per le sole tipologie di assenza considerate dal legislatore come assimilate alla presenza in servizio. Infatti, nelle suddette ipotesi, i lavoratori pubblici hanno titolo ad essere valutati per l’attività di servizio svolta e per i risultati effettivamente conseguiti ed hanno titolo a percepire i compensi di produttività, secondo le previsioni dei contratti integrativi vigenti presso le amministrazioni, solo in misura corrispondente alle attività effettivamente svolte ed ai risultati concretamente conseguiti dagli stessi, mentre l’assenza dal servizio non può riverberarsi in una penalizzazione rispetto agli altri dipendenti.

In altre parole, secondo il consolidato orientamento della magistratura contabile (tra le altre, Corte dei conti, Sez II, sent. n. 44 del 2003), nell’erogazione dei compensi incentivanti deve essere esclusa ogni forma di automatica determinazione del compenso.
Resta infine fermo che le indennità o le retribuzioni connesse a determinate modalità della prestazione lavorativa (ad esempio turno, reperibilità, rischio, disagio, trattamento per lavoro straordinario, ecc.) possono essere erogate soltanto in quanto la prestazione sia stata effettivamente svolta.