Libro Unico del Lavoro: violazioni e sanzioni

di Noemi Ricci

Pubblicato 2 Settembre 2011
Aggiornato 29 Febbraio 2012 09:36

Libro Unico del Lavoro: il Ministero del Lavoro chiarisce l'applicazione delle sanzioni in caso di pluralità di violazioni e le connessioni con l'obbligo di consegna al lavoratore del cedolino di paga.

Violazioni in materia di Libro Unico del Lavoro e di prospetti paga: con la circolare n. 23 del 30 agosto 2011, il Ministero del Lavoro ha fornito precisazioni in merito all’applicazione delle nuove sanzioni legate all’attività di vigilanza sugli adempimenti documentali.

Quasi tutti gli illeciti sul LUL sono sanabili e possono essere oggetto di diffida obbligatoria, con l’ammissione al pagamento di sanzioni minime.

Fanno eccezione le violazioni che comportano la mancata conservazione del LUL.

L’obbligo di consegna al lavoratore del cedolino di paga, secondo l’art. 39, comma 5, del citato D.L. n. 112/2008, può essere adempiuto con la consegna al lavoratore di una copia delle scritturazioni effettuate nel Libro Unico del Lavoro.

Pertanto, se il LUL viene utilizzato dal datore di lavoro come prospetto di paga da consegnare in copia al lavoratore, in caso di errata o incompleta indicazione dei dati nel Libro, la sanzione non viene duplicata ma si applica il solo regime sanzionatorio previsto per quest’ultimo.

Qualora invece il datore di lavoro non utilizzi abitualmente il LUL per adempiere agli obblighi di cui alla L. n. 4/1953, le sanzioni previste dalle due normative vengono applicate in maniera del tutto autonoma.

Nel caso di omessa o infedele registrazione dei dati, protratta per diverse mensilità, si applicheranno tante sanzioni quante sono le mensilità. Se il LUL non viene compilato entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento si incorrerà in una sanzione che va dai 100 ai 600 euro se la pena riguarda meno di dieci lavoratori, altrimenti si va dai 150 ai 1500 euro. Questo per ogni mensilità nelle quali avviene l’irregolarità.

Con riferimento al numero dei lavoratori coinvolti, le sanzioni vanno da 150 a 1500 euro se la violazione si riferisce a meno di dieci lavoratori e da 500 a 3000 euro se si oltrepassa questa soglia (comma 7 dell’articolo 39 del Dl 78/08).

Le sanzioni potranno essere aumentate fino al triplo nel caso in cui l’inadempienza abbia ricadute in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, in ottemperanza dell’articolo 8 della legge 689/81.