Confidi: il corretto regime IRAP

di Barbara Weisz

Pubblicato 21 Gennaio 2015
Aggiornato 28 Gennaio 2015 11:04

I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulla corretta tassazione IRAP dei Confidi: fiscalmente non sono soggetti finanziari ma enti non commerciali.

I Confidi determinano la base imponibile IRAP con il metodo retributivo e applicano l’aliquota IRAP ordinaria del 3,9%: lo stabilisce l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione 5/E, fornendo consulenza giuridica in risposta a uno specifico quesito. Pur essendo disciplinati dal TUB, Testo unico bancario (dlgs 385/1993), ai fini delle imposte sui redditi applicano l’articolo 13, comma 45, del Dl 269/2003, quindi le regole degli enti commerciali. In materia, però, di determinazione della base imponibile IRAP, applicano invece l’articolo 10, comma 1, del dlgs 446/1997, come gli enti non commerciali.

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Base imponibile IRAP

La norma sopra citata prevede infatti che per gli enti privati non commerciali, la base imponibile IRAP sia determinata

«In un importo pari all’ammontare delle retribuzioni spettanti al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente», dei «compensi erogati per la collaborazione coordinata e continuativa», e «per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente».

L’Agenzia delle Entrate spiega che in effetti da un punto di vista soggettivo i Confidi, in quanto operanti nel settore finanziario, sarebbero paragonabili agli enti creditizi, che determinano la base imponibile in base alla somma algebrica delle voci del conto economico.

Enti non commerciali

Ma in realtà il legislatore ha espresso con chiarezza la volontà di prevedere, per i Confidi, la determinazione del valore della produzione come gli enti non commerciali, mettendo questa norma nero su bianco nel comma 47 dell’articolo 13 del già citato Dl 269/2003, in base al quale «i Confidi, comunque costituiti, determinano in ogni caso il valore della produzione netta secondo le modalità» degli enti non commerciali (che sono contenute nell’articolo 10 del Dlgs 446/1997). Quindi, in ordine alla individuazione della soggettività passiva dei Confidi, non può valere il riferimento alle banche e agli altri enti e società finanziarie contenuto invece nell’articolo 6 dello stesso Dlgs 446 del ’97.

Regime IRAP Confidi

In altre parole, prosegue l’Agenzia, per i Confidi:

«La sussistenza del solo requisito soggettivo non rappresenta un elemento sufficiente per poter giustificare l’applicazione (tanto in termini di determinazione della base imponibile, quanto in relazione all’individuazione dell’aliquota applicabile) del regime IRAP proprio delle banche ed altri soggetti finanziari».

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A ulteriore conferma di questa interpretazione, interviene anche l’articolo 4, comma 1, lettera b, del Dlgs 422/1998, che a sua volta prevede per i «Consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado» la determinazione della base imponibile IRAP secondo le regole degli enti non commerciali.

Modelli di dichiarazione

E in effetti, nei modelli di dichiarazione, i Confidi sono inseriti nella sezione del quadro IRAP riservata ai soggetti esercenti attività industriali e commerciali, come le cooperative edilizie (anch’esse soggette alle medesime e peculiari regole di calcolo della base imponibile) e non nella Seconda Sezione (riservata alle banche ed agli altri soggetti finanziari).

Aliquota IRAP

Infine, proprio l’assimilazione agli enti non commerciali comporta anche l’applicazione dell’aliquota IRAP ordinaria del 3,9%, e non di quella più alta, del 4,65%, applicata alle banche. (Fonte: Risoluzione 5/E 2015 Agenzia delle Entrate)