Tratto dallo speciale:

Regime fiscale di attrazione europea, anche per i lavoratori

di Noemi Ricci

15 Aprile 2011 09:10

Il regime fiscale di attrazione europea vale anche per i dipendenti delle imprese che ne godono, ma la scelta dello Stato Membro è vincolata a quella dell'azienda, tranne se si sceglie l'Italia.

Il regime fiscale di attrazione europea adottato in via sperimentale a Milano su proposta di Tremonti – per attirare investitori e fondi esteri – non va a beneficio solo delle aziende ma anche dei lavoratori assunti dall’impresa estera che gode dell’agevolazione, che siano reclutati in Italia o che vengano trasferiti dall’estero: tutti i dipendenti possono scegliere la fiscalità di un altro Stato membro.

In realtà, l’opzione deve coincidere con la scelta dell’impresa per cui si lavora, a meno che non si scelga di seguire il regime italiano.

Precisazioni che fanno riferimento all’articolo 41 del Dl 78/2010, secondo cui le imprese residenti in uno dei Paesi dell’Unione Europea, con l’ovvia esclusione dell’Italia, al momento dell’avvio di nuove attività economiche nel nostro Paese possano scegliere per sé e per i propri dipendenti e collaboratori se applicare la normativa tributaria statale italiana o quella di un altro Stato Membro.

Dunque, i lavoratori sono vincolati alla scelta effettuata dall’azienda alla quale appartengono, opzione che viene esercitata in automatico, a meno che non scelgano le normativa tributaria statale italiana come riferimento fiscale. Pertanto l’azienda, presentando istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate, può chiedere l’applicazione del regime tributario anche per dipendenti e collaboratori, qualora questi decidano di non optare diversamente.

Va infine precisato che l’opzione scelta ha valore per l’intero triennio agevolato.

_____________________________

ARTICOLI E DOCUMENTI CORRELATI: