Scadenze fiscali di novembre: versamenti e adempimenti

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 6 Novembre 2014
Aggiornato 13 Novembre 2014 09:50

Tutte le scadenze fiscali di novembre per le imprese: dai versamenti IVA, IRPEF, IRAP, INPS e INAIL alle comunicazioni sui redditi e alle registrazioni contabili.

Diverse le scadenze fiscali alle quali sono chiamate le imprese nel mese di novembre: tra queste spiccano i versamenti IVA, gli acconti IRES e IRAP, le ritenute IRPEF, i contributi INPS, INAIL ed ENASARCO, le comunicazioni sui redditi nei 730 integrativi, gli adempimenti in ambito fatturazione, elenchi INTRASTAT e flussi UniEmens, imposte di bollo e registro, operazioni con paesi Black-List.

=> Scadenze fiscali 2014: il calendario completo

10 novembre

  • Istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie devono versare in modo virtuale dell’imposta di bollo relativa agli assegni circolari in circolazione alla fine del terzo trimestre 2014;
  • CAF e professionisti abilitati devono consegnare a dipendenti e pensionati il modello 730 integrativo e il prospetto di liquidazione modello 730-3 integrativo, per poi trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni integrative 730/2014 e relativi modelli 730-4 integrativi.

14 novembre

Entro il 14 novembre i soggetti IRES devono inviare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle minusvalenze di ammontare superiore a 50.000 euro, derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati.

15 novembre

  • Annotazione delle fatture attive del mese precedente e degli incassi dell’intero mese precedente nel registro dei corrispettivi qualora risultino dall’emissione di scontrini e/o ricevute fiscali;
  • registrazione delle fatture di ammontare modesto (inferiore ai 300 euro) del mese precedente;
  • emissione e annotazione della fattura differita per le consegne o spedizioni avvenute il mese precedente per le quali è stato emesso il documento di trasporto o documento equivalente;
  • comunicazione telematica alla cassa previdenziale dei redditi 2013 risultanti dal modello UNICO 2014.

Cadendo il 15 di sabato, la scadenza slitta a lunedì 17 novembre. Stesso discorso per i versamenti fiscali con scadenza fissata originariamente al 16 del mese, che cade di domenica:

  • IVA a debito dei contribuenti mensili, presso istituti e aziende di credito o uffici, agenzie postali e concessionari della riscossione mediante modello F24, utilizzando il codice tributo: 6010;
  • IVA a debito del III trimestre dei contribuenti trimestrali, mediante F24 e codice tributo 6033, con maggiorazione 1% a titolo di interessi;
  • contributi INPS (terza rata) da parte di artigiani e commercianti, calcolata sul reddito minimale, con eventuale credito risultante da UNICO utilizzabile in compensazione;
  • ritenute alla fonte operate nel corso del mese precedente;
  • contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni di lavoratori dipendenti e collaboratori di competenza del precedente mese;
  • ritenute IRPEF di dipendenti e collaboratori;
  • contributi gestione separata INPS sui compensi corrisposti nel corso del precedente mese, da parte dei committenti;
  • quarta rata INAIL da chi in sede di autoliquidazione ha scelto di rateizzare saldo 2013 e acconto 2014.

=> Calendario fiscale: le proposte dei commercialisti

20 novembre

Appuntamento con ENASARCO e il versamento dei contributi previdenziali relativi alle provvigioni maturate nel terzo trimestre 2014.

25 novembre

Entro il 25 novembre devono essere presentati gli elenchi INTRASTAT riepilogativi mensili delle cessioni e degli acquisti intracomunitari relativi al mese precedente.

30 novembre

Scadono a fine mese, slittando a lunedì 1 dicembre:

  • versamento del secondo acconto 2014 IRPEF, IRAP, IRES, Gestione separata INPS, contributi I.V.S. artigiani e commercianti;
  • invio telematico della dichiarazione UNIEMENS relativa al mese precedente;
  • invio degli elenchi relativi alle operazioni effettuate nel mese precedente con i Paesi inseriti bella Black List;
  • rilevazione sulla scheda carburante del numero dei chilometri dell’automezzo;
  • versamento dell’imposta di registro – pari al 2% del canone annuo – relativa ai contratti di locazione non soggetti a cedolare secca decorrenti dal giorno 1 del mese mediante modello F23, utilizzando i codici tributo 115T per la prima annualità e 112T per le annualità successive.