Assegno INAIL: il mensile all’estero

di Noemi Ricci

Pubblicato 16 Luglio 2014
Aggiornato 23 Luglio 2014 10:09

L'INAIL chiarisce quando lo speciale assegno continuativo mensile spetta ai superstiti residenti all'estero.

INAIL

In caso di “speciale assegno continuativo mensileINAIL ex legge 5 maggio 1976, n. 248 i cui titolari siano deceduti per cause indipendenti da infortunio o malattia professionali la prestazione, essendo di natura previdenziale, spetta ai superstiti (coniuge e figli) anche se residenti in uno Stato estero.

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A chiarirlo è lo stesso Istituto, dopo aver acquisito parere il parere dell’Avvocatura generale e aver effettuato una breve disamina della normativa comunitaria a fronte del caso riguardante un lavoratore rumeno che nel 2001, dopo aver subito un grave infortunio sul lavoro, è deceduto per cause indipendenti dall’evento lavorativo nel Paese di origine. A chiedere un parere alla Direzione Generale era stata la sede competente INAIL, alla quale la moglie del lavoratore, residente in Romania con un reddito molto basso, aveva inoltrato la domanda dell’assegno speciale.

Prestazioni assistenziali

Per quanto concerne le prestazioni di carattere assistenziale, queste non sono dovute dallo Stato italiano a cittadini residenti all’estero, ai quali spettano soltanto quelle previste dalla legislazione dello Stato in cui risiedono, con oneri a carico dell’Istituzione competente dello Stato di residenza.

Prestazioni previdenziali

Per quanto riguarda le prestazioni previdenziali a carattere contributivo valgono invece le disposizioni vigenti in Italia, nonché i principi posti dal diritto comunitario in tema di esportabilità delle prestazioni, al fine di garantire l’accesso a tali prestazioni anche al di fuori dei confini nazionali.

Speciale assegno continuativo mensile

Vista la natura previdenziale dello speciale assegno continuativo mensile, secondo l’INAIL, questo spetta al coniuge e ai figli superstiti dell’assicurato titolare in vita di rendita per inabilità permanente di grado non inferiore al 65%, per infortuni accaduti prima del 30 dicembre 2006 e malattie professionali denunciate a partire dalla stessa data, o al 48% per eventi verificatesi a decorrere dal 1° gennaio 2007 (legge finanziaria 2007). I beneficiari non devono essere titolari di redditi a qualsiasi titolo di importo pari o superiore a quello dell’assegno, calcolato sulla base della rendita di cui l’assicurato godeva in vita. Così in caso di superstiti dei titolari di rendita INAIL residenti in uno Stato estero e deceduti per cause indipendenti da infortunio o malattia professionale, l’erogazione dello speciale assegno continuativo, avendo quest’ultimo natura previdenziale, spetta nella stessa misura che spetterebbe se la prestazione dovesse essere erogata in Italia.