Bonifici e trasferimenti esteri: nuove soglie e procedura

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 28 Aprile 2014
Aggiornato 5 Maggio 2014 11:04

Le nuove modalità e i termini di comunicazione da parte dagli intermediari finanziari delle comunicazioni riguardanti i trasferimenti da o verso l’estero.

Cambiano modalità e termini trasmissione all’Anagrafe tributaria per il monitoraggio fiscale a fronte dell’entrata in vigore della legge europea 97/2013 che ha rivisto la disciplina relativa ai trasferimenti da o verso l’estero di denaro e altri mezzi di pagamento attraverso gli intermediari finanziari. Con il provvedimento del 24 aprile l’Agenzia delle Entrate ha comunicato le nuove modalità e i termini di trasmissione delle segnalazioni da parte degli intermediari finanziari.

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Nuove soglie

Le modifiche introdotte dalla legge comunitaria hanno lo scopo di allineare la disciplina del monitoraggio fiscale a quella in materia di antiriciclaggio, innalzando quindi la soglia che fa scattare l’obbligo di comunicazione da 10 mila euro agli importi pari o superiori a 15 mila euro.

Intermediari finanziari

Gli intermediari finanziari interessati dall’ adempimento sono: banche, Poste italiane, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, Sim, Sgr, Sicav, assicurazioni, agenti di cambio, società di riscossione tributi, intermediari iscritti all’albo ai sensi dell’articolo 106 del Testo unico bancario, società fiduciarie, succursali dei soggetti citati aventi sede legale in uno Stato estero, insediate in Italia, Cassa depositi e prestiti, fiduciarie, cambiavalute e altri soggetti individuati dal Tub.

Mezzi di pagamento

I mezzi di pagamento che devono essere comunicati sono: denaro contante, assegni bancari e postali, assegni circolari e altri a essi assimilabili o equiparabili, vaglia postali, ordini di accreditamento o di pagamento, carte di credito e altre carte di pagamento, polizze assicurative trasferibili, polizze di pegno e ogni altro strumento che permette di trasferire, movimentare o acquisire, anche telematicamente, fondi, valori o disponibilità finanziarie.

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Comunicazione

La comunicazione deve contenere: data, causale, importo e tipologia dell’operazione eventuale rapporto movimentato, eventuale presenza di denaro contante (per le operazioni fuori conto), i dati identificativi dei clienti che dispongono l’ordine di pagamento, dati identificativi dei clienti destinatari dell’ordine di accreditamento, dati identificativi dell’intermediario finanziario e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria esteri.

TIPOLOGIA DELL’OPERAZIONE CAUSALE
BONIFICI DA E PER L’ESTERO AA, indicata nel provvedimento della Banca d’Italia del 3 aprile 2013, recante disposizioni attuative per la tenuta dell’archivio unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all’articolo 37, commi 7 e 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
ACCREDITO O INCASSO PER UTILIZZO DI CREDITO DOCUMENTARIO DA ESTERO 72, indicata nel provvedimento della Banca d’Italia del 3 aprile 2013. La causale si riferisce ad accrediti provenienti dall’estero a favore di un operatore commerciale italiano in virtù dell’utilizzo del CD a valere su una esportazione verso il paese ordinante il bonifico
ADDEBITO O PAGAMENTO PER UTILIZZO CREDITO DOCUMENTARIO SU ESTERO 44, indicata nel provvedimento della Banca d’Italia del 3 aprile 2013. Trattasi dell’operazione inversa alla causale 72. Quindi l’addebito con flusso verso l’estero si riferisce ad operazione di importazione effettuata da operatore commerciale italiano
PAGAMENTO RIMESSE DOCUMENTATE DA E PER L’ESTERO BQ, indicata nel provvedimento della Banca d’Italia del 3 aprile 2013. Trattasi di pagamento fatto a fronte di una operazione commerciale sottostante che è andata buon fine, in questo caso acquisto di prodotti dall’estero
INCASSO RIMESSE DOCUMENTATE DA O PER L’ESTERO BP, indicata nel provvedimento della Banca d’Italia del 3 aprile 2013. Trattasi dell’operazione inversa alla BQ, quindi incasso per la vendita di un prodotto fatta sull’estero.

Decorrenza

Le nuove soglie e la nuova comunicazione si applicano a partire dalle operazioni effettuate nel 2014, anche nel caso in cui il trasferimento avvenga con più operazioni che appaiono collegate tra loro per realizzare un’operazione frazionata. Per le operazioni realizzate nel 2013 valgono le vecchie regole previste dal provvedimento del 28 luglio 2003. Il primo invio delle nuove comunicazioni avverrà quindi nel 2015, utilizzando l’infrastruttura informatica Sid (Sistema di interscambio dati), secondo le modalità fornite con il provvedimento 25 marzo 2013. Entro 5 giorni lavorativi l’Agenzia certificherà l’avvenuta presentazione della comunicazione tramite una ricevuta, in caso di controllo formale positivo, o fornirà una ricevuta di scarto in caso contrario. Entro il 31 dicembre 2014 l’Agenzia delle Entrate pubblicherà sul proprio sito entro il tracciato record da utilizzare per la trasmissione dei dati e entro il 31 marzo 2015 renderà disponibile il software di comunicazione. La comunicazione andrà trasmessa, con cadenza annuale, entro il termine di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta relativa all’anno di riferimento della comunicazione. (Fonte: Agenzia delle Entrate – provvedimento del 24 aprile)