Detrazioni in dichiarazione dei redditi: rimborsi spese sportive

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 15 Aprile 2014
Aggiornato 22 Aprile 2014 10:28

I casi in cui l’indennità corrisposta allo sportivo dilettante per l’utilizzo della propria auto non è soggetta a tassazione.

Con la Risoluzione n. 38 dell’11 aprile 2014 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le indennità chilometriche erogate nell’esercizio delle attività sportive dilettantistiche, sono esenti da imposte, a patto che siano documentate e siano state sostenute per raggiungere il luogo di esercizio con un proprio mezzo di trasporto al di fuori del territorio comunale in cui risiede l’atleta. Ai fini dell’esenzione non ha invece alcuna rilevanza la sede dell’organismo che eroga l’indennità.

Sportivi dilettanti

Configurandosi l’eventuale indennità chilometrica riconosciuta all’atleta come un rimborso spese di viaggio e trasporto, è dunque necessario quantificare le indennità chilometriche in base al tipo di veicolo e alla distanza percorsa dalla residenza dell’atleta al luogo della trasferta, tenendo conto delle tabelle ACI.

=> Rimborso trasferte flotte aziendali: tabella ACI 2014

Spese non documentate o interne al Comune

Nel caso in cui le spese non siano opportunamente documentate o le attività si svolgano all’interno del Comune, le indennità chilometriche insieme ai rimborsi forfetari, ai premi, alle indennità e ai compensi percepiti non costituiscono reddito fino a un importo complessivo di 7.500 euro. Questo perché la disciplina fiscale che regola la tassazione dell’attività sportiva dilettantistica (art. 67, comma 1, lett. m, TUIR) classifica i relativi compensi come “redditi diversi” e prevede per essi un regime agevolato di imposizione fiscale.

Sportivi professionisti

Diverso il caso degli sportivi professionisti, per i quali è necessario far riferimento alla legge 91/1981, la quale stabilisce che le prestazioni degli stessi costituiscono oggetto di un contratto di lavoro dipendente o di lavoro autonomo. Per maggiori informazioni consultare la risoluzione n. 38/E/2014 dell’Agenzia delle Entrate.