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Spesometro: scadenza fiscale su due binari

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 10 Aprile 2014
Aggiornato 17 Aprile 2014 10:24

Doppio appuntamento ad aprile con lo Spesometro, diverso a seconda del periodo di liquidazione IVA.

Diventa doppia la scadenza dello Spesometro: 10 e 22 aprile a seconda che del periodo di liquidazione dell’imposta sui consumi (IVA). L’appuntamento con le comunicazione dati 2013 per le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto scatta quindi prima per le partite IVA che liquidano l’imposta con periodicità mensile, quindi si passerà alle partite IVA non mensili, ovvero quelle con liquidazione trimestrale o annuale. Ricordiamo che la comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente per via telematica, utilizzando il modello polivalente e il software di compilazione disponibili sul sito web.

=> Scarica il modello polivalente di comunicazione e le istruzioni

Obbligo di Spesometro

Per quanto riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, per le quali non è obbligatorio emettere fattura, la comunicazione relativa allo Spesometro deve essere inviata dai soggetti passivi ai fini dell’IVA (imprenditori, artigiani, commercianti, lavoratori autonomi, professionisti, società di persone, società di capitali, etc.) solo se il loro importo è pari o superiore a 3.600 euro IVA compresa. L’obbligo di comunicare l’operazione scatta invece sempre nel caso in cui venga emessa fattura, in sostituzione di altro documento fiscale, indipendentemente dall’importo dell’operazione fatturata.

=> Vai alla Guida allo Spesometro

Esonerati dallo Spesometro

Sono esonerati dallo Spesometro i contribuenti che si avvalgono del nuovo Regime dei Minimi, nonché lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri organismi di diritto pubblico in relazione alle operazioni effettuate e ricevute nell’ambito delle attività istituzionali. Escluse infine dallo Spesometro

  • le importazioni;
  • le esportazioni;
  • le operazioni intracomunitarie;
  • le operazioni oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria;
  • le operazioni sopra i 3.600 euro effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi IVA e non documentate da fattura ma pagate mediante carte di credito, di debito o prepagate, essendo già comunicate all’Anagrafe tributaria dagli operatori finanziari che hanno emesso le carte entro il 30 aprile.