Interessi legali: al via il tasso ridotto

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 14 Gennaio 2014
Aggiornato 21 Gennaio 2014 09:48

Interessi legali passano all’1% dal 2014, con effetti in materia di contributi previdenziali e assistenziali.

Entrato in vigore dal 1° gennaio 2014 il nuovo tasso di interesse legale, passato dal 2,5% all’1% per effetto del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale-Serie generale n. 292 del 13 dicembre 2013. La nuova misura del saggio degli interessi legali avrà effetti sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi e delle prestazioni pensionistiche. Per richiedere la riduzione delle sanzioni civili fino alla misura prevista per gli interessi legali è necessario che l’omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sia determinato (art. 116, co. 15, L. n. 388/2000):

  • da oggettive incertezze connesse a contrastanti o sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali, ovvero da determinazioni amministrative, sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa;
  • da fatto doloso del terzo, denunciato all’autorità giudiziaria entro il termine di 3 mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato;
  • per le aziende in crisi (L. n. 675/1977, L. n. 787/1978, D.L. n. 26/1979, L. n. 223/1991) e comunque in tutti i casi di crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale e produttiva del settore, comprovati dalla DTL, e comunque per periodi contributivi non superiori a 12 o 24 mesi.

Il nuovo tasso di interesse dell’1% si applica sulle somme poste in pagamento dall’Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2014. L’INPS ricorda inoltre che la previsione è subordinata all’integrale pagamento dei contributi dovuti o, in presenza di domanda di pagamento dilazionato, all’accoglimento della domanda stessa. Per maggiori informazioni vedi circolare INPS n. 2 del 10 gennaio 2014