TARES 2013: FAQ e istruzioni di pagamento

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 3 Dicembre 2013
Aggiornato 10 Marzo 2014 17:50

La Risoluzione del MEF con le FAQ sulla TARES: scadenze, modalità e termini per il versamento dell'imposta dovuta per il 2013.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la Risoluzione n.10/DF, risponde ai quesiti posti in tema di TARES e sembra tornare sui propri passi escludendo la possibilità per i Comuni di rinviare le rate al 2014.

Modalità di versamento

Per quanto riguarda le modalità e i termini per il versamento della TARES dovuta per il 2013 il MEF precisa che il versamento della TARES deve avvenire tramite modello F24 entro il 16 dicembre 2013 oppure con bollettino di conto corrente per i soggetti residenti. A dover inviare ai contribuenti il modello precompilato di pagamento del tributo sono i Comuni, optando per l’F24 o per il ccp. Una volta effettuato il pagamento del prelievo sui rifiuti e della maggiorazione di 30 centesimi a metro quadro, va inviata una copia delle due operazioni al Comune per i relativi controlli. Chi risiede all’esteronon può utilizzare il modello F24 ma deve contattare il Comune dove è ubicato l’immobile per il pagamento del tributo o tariffa e per la maggiorazione effettuare un bonifico alla Banca d’Italia utilizzando l’IBAN IT80R0100003245348001150300 e come causale il codice fiscale, la sigla “MAGG. TARES”, il Comune di ubicazione dell’immobile, il codice tributo 3955 e l’anno di riferimento (ovvero 2013). Il MEF precisa poi che «le medesime modalità di versamento del tributo, della tariffa puntuale e della maggiorazione TARES appena illustrate sono valide anche per gli enti pubblici che non possono utilizzare il bollettino di conto corrente postale o il modello “F24 enti pubblici” (F24-EP)».

I codici tributo lo ricordiamo sono:

  • 3944” “TARES – tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – art. 14, d.l. n. 201/2011 e succ. modif.”: se il Comune ha optato per l’applicazione della tassa.
  • 3950” “TARIFFAart. 14, c. 29, d.l. n. 201/2011 e succ. modif.”: se il Comune ha scelto di applicare una tariffa e non una tassa.
  • 3955” “MAGGIORAZIONEart. 14, c. 13, d.l. n. 201/2011 e success. modif.”.

TARES entro il 16 dicembre

La Risoluzione n.10/DF sembra porsi in contrasto con la precedente, la Risoluzione n. 9/DF, ricordando che il versamento del tributo e della maggiorazione standard deve avvenire entro il termine del 16 dicembre 2013. Con la Risoluzione n. 9/DF, il Ministero dava invece ai Comuni la possibilità di posticipare al 2014 la scadenza della TARES, mentre imponeva la scadenza di dicembre 2013 per il solo versamento della maggiorazione. Proprio su questo punto erano stati sollevati non pochi dubbi, visto che il D.L. n. 35/2013 aveva stabilito che la maggiorazione della TARES dovesse essere incassata “unitamente all’ultima rata del tributo”. Forse per dare una linea più definita, il Dipartimento delle Finanze cambia ora idea e dispone che la TARES venga versata tutta insieme entro il 16 dicembre, ovvero tra 2 settimane.
Per maggiori informazioni consulta la Risoluzione n.10/DF.